Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Pubblicità ingannevole e comparativa: nuove norme per ricorrere

Con D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 è stato emanato il regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Il provvedimento disciplina il procedimento che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonchè ognialtra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono attivare al fine di inibire atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita.Il procedimento deve essere concluso entro 75 giorni dalla presentazione della richiesta e l'autorità può anche disporre, in casi di particolare urgenza, la sospensione del messaggio pubblicitario.A conclusione del procedimento può essere disposta la pubblicazione del provvedimento dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa.

( D.P.R. 11/07/2003 , n. 284 , G.U. , 23/10/2003 , n. 247 )(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it) Data: 28/10/2003
Autore: www.leggiditalia.it