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Cassazione: onorari del professionista ed azione revocatoria fallimentare



di Licia Albertazzi - Sentenza CassazioneCivile, sezione prima, n. 23710/2012

La sentenza inoggetto stabilisce un importante principio di diritto in tema dimovimenti di beni d'azienda soggetta a procedura fallimentare,spiegando chiaramente come tutti i pagamenti effettuati durante ilperiodo sospetto – ivi compreso il soddisfacimento di creditoriprivilegiati – siano assoggettabili ad azione revocatoriafallimentare. In questa occasione la Cassazione si è dovutaesprimere circa il conflitto tra due interessi di particolareimportanza: l'esistenza di un diritto di credito privilegiato,rappresentato dal credito professionale di un avvocato nei confrontidi una società - in bonis all'epoca del versamento e solosuccessivamente sottoposta a procedura concorsuale - riscosso propriol'anno prima che intervenisse il fallimento; e l'interesse alsoddisfacimento dei singoli creditori privilegiati della medesimasocietà, i quali hanno contestato il distacco dalla massa dei beniaziendali dei valori destinati al professionista. La Corte ha risoltola questione facendo riferimento al solido principio della parcondicio creditorum, statusalla base dell'intera procedura concorsuale e che deve essere in ognicaso mantenuto. Per ledere detto principio è infatti sufficiente cheintervenga il semplice materiale distacco di beni dal patrimoniosocietario: opererebbe in tal senso una presunzione legaleassoluta, a nulla valendo la caratteristica di privilegio delcredito riscosso.

Data: 17/01/2013 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi