Cassazione: Testamento biologico ed amministratore di sostegno
Nella sentenza in oggettola Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito aldelicato tema del c.d. “testamento biologico”, noto anche come“direttive anticipate di trattamento sanitario”: con questotermine si suole indicare la raccolta di volontà in cuil'interessato esplicita quali trattamenti sanitari intende o menosubire in caso di futura infermità.
L'istituto mira a tutelarel'autonomia e la libertà individuale del paziente, diritti garantitinon solo a livello nazionale ma anche comunitario. Se la leggeammette la redazione, a mezzo di scrittura privata, di tale atto giàprima del verificarsi dell'evento lesivo – essendo proprio questala ratio intrinseca dell'istituto - non altrettanto deve considerarsiammissibile la domanda formulata nei confronti del Giudice ordinarioda parte del soggetto mentalmente lucido, pienamente capace di intendere e di volere all'epoca della proposizione dell'istanza, che,al fine di dare attuazione proprio alle direttive anticipate ditrattamento sanitario, pretenda già a monte la nominadell'amministratore di sostegno prima ancora se si verifichil'imprevedibile evento di perdita di capacità d'agire.
Questo ilquesito posto ai Giudici della Cassazione i quali hanno risolto ilproblema richiamando gli articoli 404 e seguenti del codice civile.La legge stabilisce infatti che l'amministratore di sostegno ènominato dal Giudice, per mezzo di apposito decreto, entro sessantagiorni dalla data di presentazione di relativa richiesta.
Data: 18/01/2013 11:00:00Autore: Licia Albertazzi