Il risarcimento del danno da perdita di chance
La previsione di risarcimento di un danno da "perdita di possibilità" che operasse in maniera autonoma nel nostro ordinamento è evento abbastanza recente. Solo a partire dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999 infatti si è iniziato a riconoscere la risarcibilità non soltanto del danno ingiusto causato ai diritti soggettivi, ma anche a prendere in considerazione quelle "legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici in tal senso".
- Cos'è la perdita di chance
- Danno da perdita di chance: presupposti
- La prova della lesione
- La liquidazione del danno da perdita di chance
- Giurisprudenza sulla perdita di chance
Cos'è la perdita di chance
Per chance si intende quella perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, cioè una effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile. Si noti come la "chance" non sia una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile.
Occorre inoltre far notare sin da subito come sia facile cadere nell'errore di confondere la perdita di chance con altri istituti dell'ordinamento, simili ma sostanzialmente differenti: nel caso in cui infatti il danno futuro fosse certo, senza necessità di effettuare ulteriori indagini prognostiche, si integrerebbero le fattispecie tradizionali del danno emergente e del lucro cessante, previste dal nostro ordinamento all'articolo 1223 del codice civile, escludendo conseguentemente l'applicazione della presente disciplina.
Danno da perdita di chance: presupposti
L'onere della prova richiesta ai fini della liquidazione del danno è a carico del danneggiato, il quale deve poter dimostrare – sul piano civilistico, attraverso l'applicazione dell'assunto del "più probabile che non" - la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la probabile verificazione futura dell'evento utile. Il danno deve quindi intervenire ad interrompere la catena ipotetica di eventi che avrebbe (quasi) sicuramente portato al conseguimento, da parte del soggetto danneggiato, di un proprio vantaggio personale.
Dottrina attuale, in evoluzione rispetto alla precedente, qualifica la chance come un vero e proprio istituto giuridico suscettibile di valutazione di mercato. Il danno subito dalla vittima deve essere ingiusto; e, come altre tipologie di danno risarcibile (contrattuale ed aquiliano) anche il danno da perdita di chance trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 2043 del codice civile.
La prova della lesione
Trattandosi di un ipotetico danno futuro, nel tempo sono andati delineandosi principi volti a determinare quando un fatto lesivo presente è idoneo o meno a generare conseguente perdita di chance, di probabilità di verificazione di un evento di futuro arricchimento. La giurisprudenza ha rilevato come debbano essere prese in considerazione le presunzioni (articolo 2729 codice civile) tuttavia non in grado di operare automaticamente ma che devono necessariamente essere supportate dal danneggiato da ulteriori elementi di fatto. Il soggetto leso dovrà quindi produrre in giudizio elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di effettiva possibilità – misurata attraverso criteri statistico-probabilistici – di un futuro conseguimento di un utile economicamente valutato o valutabile; prospettiva vanificata dall'intervento della parte agente, chiamata in causa. In particolare la condotta illecita del soggetto agente deve essere conseguenza "immediata e diretta" rispetto alla perdita di probabilità: un criterio di valutazione rigido e stringente che mette il giudice nelle condizioni di valutare severamente la prova addotta dalla parte lesa.
Citando della giurisprudenza recente, in più di un'occasione i giudici, applicando i criteri sopra esposti, sono giunti alla conclusione di riconoscere il danno da perdita di chance a favore del danneggiato: la Corte di Cassazione Civile, con le sentenza n. 7868 del 6 Aprile 2011, in favore di una vittima da incidente stradale; il Consiglio di Stato, con le sentenza n. 2955 del 16 Maggio 2011, nei confronti di un'impresa vincitrice di una gara d'appalto il cui credito è rimasto insoluto; e la Corte d'Appello di Potenza, sezione lavoro, con la sentenza n.97 del 29 Marzo 2011 ha riconosciuto in capo al lavoratore demansionato questa particolare forma di risarcimento.
La liquidazione del danno da perdita di chance
A seconda che il danno da perdita di chance sia qualificato come patrimoniale o non patrimoniale variano i relativi criteri di quantificazione della lesione subita. In ogni caso il principale strumento utilizzato per valutare la misura del danno è proprio la chance legalmente intesa: la ragionevole probabilità esistente in capo al danneggiato di conseguire un risultato economicamente valutabile, deducibile dagli elementi giuridici prodotti in giudizio o in alternativa attraverso l'applicazione del potere di valutazione in via equitativa del giudice.
Ex articolo 1226 codice civile il danno patrimoniale va identificato dal giudice nel suo "preciso ammontare", pur sempre adottando propria prudente discrezionalità. Anche l'articolo 2056 codice civile (valutazione dei danni) fornisce gli strumenti giudiziali utili ai fini della quantificazione.
Il danno non patrimoniale è invece liquidabile nel nostro ordinamento soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso la valutazione del danno in via equitativa è consentito grazie al combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 codice civile.
In entrambi i casi, il giudice dovrà fare riferimento all'utile economico ragionevolmente realizzabile, diminuito di un "coefficiente di riduzione". Questo coefficiente è un valore rappresentato dalla percentuale di probabilità che un determinato soggetto ha di ottenere uno specifico risultato. Per la quantificazione di tale valore verrà in aiuto del giudice la contestualizzazione dell'evento, poiché occorrerà fare espresso riferimento alla condizione economica e finanziaria esistente in quel particolare frangente temporale.
Giurisprudenza sulla perdita di chance
- Cassazione civile, sentenza del 02/03/2015 n. 4170
Il creditore che intenda ottenere oltre al risarcimento delle spese sostenute anche il risarcimento del danno da perdita di chances ha l'onere di dimostrare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.
- Cassazione civile, sentenza del 12/02/2015 n. 2737
Il danno da perdita di chance delle considerazioni danno futuro che non consiste nella perdita effettiva di un vantaggio economico ma nella mera possibilità di conseguirlo. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita va compiuta in via equitativa e non è sindacabile in sede di legittimità.
- Cassazione civile sez. lav. sentenza del 13/06/2014 n. 13491
La richiesta di determinazione in via equitativa del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Ciò che si tratta di un danno potenziale che non è assimilabile al danno futuro e non può quindi considerarsi compreso in una generica domanda di risarcimento del danno.
Data: 05/02/2013 10:20:00Autore: Licia Albertazzi