Questioni giuridiche su logistica e trasporto multimodale
Dal punto di vista giuridico, non sempre le procedure che si attivano all'interno del mondo dei trasporti possono essere ricondotte in modo univoco ad una certa legge che le disciplini in modo chiaro ed inequivocabile, fornendo in questo senso un supporto ottimale per tutti gli operatori coinvolti. Come si può quindi operare in modo sicuro, riducendo gli imprevisti e i potenziali rischi a un nonnulla, soprattutto all'interno del mondo della multi modalità o della logistica? Cerchiamo di dare uno sguardo alle norme vigenti che si possono richiamare nell'esecuzione dei contratti.
Dal punto di vista dell'intermodalità, che è un fenomeno il quale gode certamente di una diffusione e notorietà a livello planetario di primo livello, spesso per dirimere controversie tra le parti che derivino da un contratto, bisogna adire un organo giurisdizionale che si ritrova a dover applicare per analogia le norme del codice civile dedicate al trasporto misto, proprio perché in assenza di una convenzione internazionale e in un regime civil law, non è possibile intervenire in altra maniera.
Ciò si traduce conseguente in un'applicazione di norme che riguardano il trasporto con tanto di rispedizione – in casu, l'articolo 1699 del codice civile o ancora il 1700, in associazione all'articolo 1678 relativo al contratto di trasporto, con la conseguenza diretta che pone il vettore in una situazione in cui non esista alcun tipo di limite risarcitorio. Già da questa breve premessa, è molto facile comprendere come per lo spedizioniere sia particolarmente rischioso operare in un regime simile.
Per quanto riguarda l'assenza di convenzioni internazionali relative al settore dei trasporti, bisogna comunque sottolineare come le stesse – qualora esistessero – avrebbero il valore del cosiddetto diritto di tipo pattizio, tanto in regimi di civil quanto di common law, differentemente dal diritto generale: quest'ultimo, infatti, fa sì che l'onere e i rischi di trasporto vengano assunti dall'acquirente, esattamente come recita l'articolo 1182 del codice civile italiano.
A tale proposito, però, bisogna sottolineare come il codice stesso permetta delle deroghe in virtù delle quali, attraverso una formulazione di tipo pattizio, è possibile organizzare al meglio una spedizione a carico del venditore, caricandone i costi e i rischi a quest'ultimo in luogo dell'acquirente. In assenza di queste particolari forme di accordo tra le parti, secondo quanto stabilito dal codice civile italiano, sarebbe il vettore stesso ad esser responsabile in caso di perdita, danneggiamento delle merci, rispondendone per il valore integrale, configurandosi in questo senso una situazione sicuramente poco proficua dal punto di vista economico.
Analogamente a quanto avviene per queste forme di diritto pattizio, le eventuali convenzioni internazionali vigenti in materia – rappresentanti in questo senso una deroga – qualora venissero citate nei contratti stipulati (in paesi che le abbiano recepite e ratificate) diverrebbero poi inderogabili e soprattutto prevalenti sul diritto generale dello stato applicabile in casu. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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Autore: L.V.