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Bonifica dei siti inquinati: spetta sempre al proprietario dell'area?



di Temistocle Marasco - Prima di adottare provvedimenti per disporre la bonifica di siti inquinati, l'amministrazione pubblica deve compiere accurati accertamenti in merito alle caratteristiche dell'inquinamento e alla situazione di pericolo da esso derivante.In base al T.U. ambientale [1], il responsabile dell'inquinamento ha l'obbligo di eseguire la messa in sicurezza dell'area. Le autorità amministrative hanno il compito di individuare il responsabile, accertando il nesso di causalità fra il comportamento del “responsabile” e il fenomeno dell'inquinamento in modo rigoroso, basandosi su prove e non su semplici presunzioni.

Il primo soggetto su cui vengono compiute le indagini è il proprietario dell'area da bonificare. Se le autorità non riescono a dimostrare che il responsabile dell'inquinamento è il proprietario, quest'ultimo o gli altri soggetti interessati alla messa in sicurezza (ad esempio l'usufruttuario o il conduttore) hanno solo la facoltà e non l'obbligo di effettuare interventi di bonifica [2].

Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dal Comune territorialmente competente [3] che, a fronte delle spese sostenute, acquisisce sul fondo un privilegio speciale immobiliare [4]. Prima di procedere al compimento dei lavori, la pubblica amministrazione è tenuta a confrontare costi e benefici delle diverse soluzioni adottabili e a fornire prova del compimento di questa valutazione.

In ultima analisi, quindi, laddove le autorità non provino che l'inquinamento del sito sia opera del proprietario dell'area, questi non ha alcun obbligo di adottare misure di bonifica, anche se ne conserva comunque la facoltà.
Temistocle Marasco

[1] D.lgs. 152/06, artt. 242 e 244.
[2] D.lgs. 152/06, art. 245.
[3] D.lgs. 152/06, art. 250.
[4] D.lgs. 152/06, art. 253. Il privilegio speciale immobiliare è un diritto di prelazione accordato dalla legge al creditore, in considerazione della natura del suo credito. Se la legge non dispone diversamente, i privilegi speciali hanno diritto di seguito: anche in caso di alienazione dei beni oggetto del privilegio, tale diritto potrà esercitarsi anche nei confronti dei terzi acquirenti. Data: 25/07/2006 10:00:00
Autore: Temistocle Marasco