Cassazione: quando il locatore recede legittimamente prima della prima scadenza
di Licia Albertazzi - Sentenza Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 936 del 16 Gennaio 2013
Ai sensi dell'art. 3 della L. 431/1998 il locatore può recedere dal contratto di locazione abitativa soltanto dopo la prima scadenza e comunque per ipotesi tassativamente previste per legge. Se la motivazione del recesso è dettata da gravi motivi egli può comunque inviare legittima disdetta al conduttore anche prima della prima scadenza naturale del contratto: non importa se tale facoltà non è stata espressamente pattuita dalle parti in sede di stipula.
E' ciò che ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Nel caso di specie il conduttore di un appartamento si è opposto alla comunicazione di recesso inviatagli dal locatore ai sensi di legge poiché, a suo parere, inviata prima della scadenza naturale del primo contratto stipulato (quattro anni: contratto c.d. libero).
Data: 13/03/2013 10:00:00Autore: Licia Albertazzi