NUOVO APPELLO con il FILTRO - Le spiegazioni di LIA
Per la Legge 134/2012 i giudizi di impugnazione si suddividono in buoni e cattivi: nella prima categoria rientrano quelli fondati su una ragionevole probabilità di accoglimento.
Il legislatore ha innovato sia sull'atto di appello, sia sulla procedura applicabile, talché LIA - LAW IN ACTION cercherà di fornire quelle illustrazioni e quei chiarimenti che potrebbero tornare utili nella prassi applicativa quotidiana.
In primo luogo, alla luce dell'art. 342, n. 1, c.p.c., l'atto di appello deve contenere - a pena di inammissibilità (il vocabolo più detestato dai processualisti) - l'indicazione delle "modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto".
Inoltre, ai sensi dell'art. 342, n. 2, c.p.c., bandite per sempre le critiche teoriche, dovremo enunciare al giudice dell'impugnazione la rilevanza di quanto stiamo deducendo in relazione allo scopo che ovviamente ci prefiggiamo: ottenere una pronuncia più favorevole al nostro cliente.
Gli ostacoli non mancano; anzi, diremo di più: tutta la nuova impalcatura del giudizio di impugnazione, ricorso per cassazione incluso, è un percorso ad ostacoli in cui soltanto chi la dura (studia, si documenta e si applica) la vince.
Una delle novità più ...pericolose è costituita dal filtro in appello che dà anche il titolo a questo articolo di servizio con cui esordisce LIA, la nuova risorsa che va ad arricchire la sontuosa famiglia di Studio Cataldi.
In sostanza, alla prima udienza, a mente degli artt. 348-bis e ter c.p.c., dovremo dimostrare che sussiste almeno una probabilità di successo, altrimenti la sanzione è sempre la stessa: inammissibilità. ...fine prima parte: continua domani su Law In Action Data: 15/03/2013 18:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani