Il libero spostamento delle merci tra porto e retro porto
La pratica del libero spostamento delle merci all'interno dell'area portuale è garantito sempre in presenza di documenti specifici predisposti per le stesse, affinché la movimentazione possa avvenire senz'alcun tipo di problematica. Questi documenti, difatti, sono utili per il trasferimento dei beni da un porto ad un retroporto, ma va comunque sottolineato come l'emissione degli stessi ha un certo costo, anche in termini temporali.Non si può poi del resto sottacere che la mancata emissione degli stessi documenti potrebbe essere inoltre considerata come una vera e propria violazione contro i vincoli imposti dalla legislazione comunitaria vigente in termini doganali: quest'ultima, infatti, prevede che le merci possano abbandonare gli spazi doganali – i cosiddetti terminal portuali – unicamente dopo che gli stessi siano stati sottoposti alle misure daziali o al pagamento di una garanzia degli stessi.In questo caso, sarà necessario che il retroporto sia già in possesso di un'autorizzazione in ragione della quale sia possibile la gestione della stessa, all'interno di uno specifico magazzino per la custodia temporanea, che la dogana abbia preventivamente autorizzato e riconosciuto come titolare di questi particolari diritti. A questo proposito, va specificato come per la temporanea custodia ci si riferisca allo speciale stato delle merci, che si trovano in questo senso in attesa di ottenere una destinazione doganale in un dato periodo previsto.Ad esempio, nel caso di merci che siano giunte all'interno del territorio doganale comunitario attraverso la via marittima, il termine è fissato in quarantacinque giorni e, invece, in tutti gli altri casi questo termine temporale è ristretto invece a soli quindici giorni. Secondo questa procedura, quindi, la merce resta de facto senza un vero proprietario, giacché la stessa non è stata sottoposta ad alcuna dichiarazione dal punto di vista doganale.
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Autore: L.V.