Le definizioni del trasporto intermodale secondo la convenzione di Ginevra
Oggi desideriamo parlarvi del decreto emanato in occasione della Convenzione delle Nazioni Unite, in merito al Trasporto Internazionale Multimodale che si concluse in Svizzera, a Ginevra, il 24 maggio 1980. In seguito al raggiungimento dell'accordo tra i vari paesi protagonisti della Convenzione delle Nazioni Unite, vi è stato il recepimento dello stesso da parte di ogni nazione, adottando nel proprio ordinamento con delle norme specifiche questi standard internazionali.Attraverso questa convenzione si è provveduto ad identificare delle disposizioni generali, in cui sono state individuate e descritte delle figure specifiche come quelle relative all'operatore del trasporto multimodale, lo stesso trasporto multimodale, le forme del contratto, i tipi di documento e gli attor di mercato coinvolti. Ma scopriamo nel dettaglio le definizioni riportate all'interno del documento ufficiale, in modo particolare, concentrando la nostra attenzione sull'articolo 1.La nostra disamina inizia con l'analisi della definizione di trasporto internazionale multimodale, che è stata riassunta nel modo seguente: con questo termine si è soliti indicare il trasporto delle merci realizzato sfruttando due diverse modalità di trasporto, in virtù di un contratto di trasporto multimodale tra due diversi paesi. L'operatore del trasporto si occupa dei beni da trasportare, prendendoli in custodia fino alla consegna fino a destino. Per quanto concerne la raccolta e la consegna delle merci effettuate in forza di un contratto di trasporto unimodale – secondo la definizione contrattuale - non viene considerato il trasporto multimodale internazionale. L'operatore di trasporto multimodale è quell'attore di mercato che, per sé stesso o tramite un'altra persona o azienda, agisce in ossequio ai termini del contratto del trasporto multimodale per conto proprio, non in qualità di agente o per conto del mittente o del vettore che partecipa all'operazione di trasporto, assumendosi così la responsabilità per l'adempimento del contratto concluso.
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Autore: L.V.