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Mancato utilizzo per pubblico interesse di appartamenti presi in locazione

Sentenza della Corte dei Conti della Sardegna n. 102/2013


di Gerolamo Taras - Sentenza Corte Conti della Sardegna n. 102/2013
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 102/2013 ha condannato la dr.ssa xxxx, al pagamento in favore del Comune di Cagliari, dell'importo di euro 255.671,67, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale, per il danno derivante dal mancato utilizzo per le finalità di pubblico interesse di alcuni appartamenti presi in locazione, nell'ambito di un progetto socio assistenziale dell' Ente.
La notizia del danno erariale è pervenuta alla Procura regionale della Corte con nota in data 25 agosto 2011 del Direttore generale del Comune di Cagliari
Secondo i Giudici il fatto produttivo del danno consiste in una serie di condotte ed atti (provati dalla documentazione prodotta) posti in essere dalla convenuta (dirigente del Comune di Cagliari) che hanno portato alla spesa, inutilmente sostenuta –il progetto non fu mai avviato- per il pagamento dei canoni di alcuni appartamenti presi in affitto per la realizzazione di un progetto socio assistenziale destinato a favorire l'autonomia abitativa e l'integrazione sociale di persone portatrici di disturbi psichici.
Il danno azionato è imputato interamente alla dr.ssa xxxx, perché, in qualità di dirigente dell'Area dei Servizi al cittadino, Servizi socio assistenziali e Asili nido del Comune, ha gestito in via esclusiva e personalmente tutte le fasi della vicenda.
I fatti. Nel 2007 la Giunta del Comune di Cagliari, approvava interventi socio-assistenziali destinati a persone affette da disturbi mentali per una spesa complessiva di €.506.473,60, di cui euro 48.000,00 relativi ai costi di locazione di n° 4 appartamenti nell'ambito del progetto "abitare assistito" non finanziabili dalla Regione.
Il progetto "Abitare assistito", finanziato dalla legge regionale n. 20/1997, si proponeva di creare a beneficio dei soggetti affetti da disturbi mentali soluzioni abitative alternative rispetto a quelle dei rispettivi nuclei familiari, da realizzare in appartamenti di civile abitazione e con adeguati sostegni educativi e assistenziali orientati verso la completa autonomia di vita.
Per il contesto abitativo, si prevedeva che fossero destinati al progetto immobili di proprietà del Comune, e che, in caso di assenza, fossero reperiti appartamenti in zone centrali della città o limitrofe da prendere in locazione.
Gli immobili vennero acquisiti attraverso una procedura negoziata dalla ditta xxxx COSTRUZIONI s.r.l.
Il contratto di locazione venne stipulato per la durata di quattro anni e dietro il corrispettivo di un canone annuo di €.96.000.00, IVA inclusa (8.000,00 x 12 mensilità) da corrispondere con cadenza trimestrale, e con pagamento di n. 3 canoni mensili anticipati, pari a complessivi €. 24.000,00, a far data dalla consegna e sottoscrizione del contratto stesso.
La congruità del canone di locazione era stata valutata dalla dirigente esclusivamente sulla base di una perizia estimativa redatta da un libero professionista su commissione dell'Impresa xxxxxCOSTRUZIONI S.r.l., senza coinvolgere nel procedimento di acquisizione il Servizio Gestione Patrimonio del Comune.
Con diversi provvedimenti, a decorrere dal giugno 2009, prima ancora di pubblicare il bando per l'affidamento della realizzazione del progetto la dirigente disponeva, come da contratto, il pagamento anticipato di diversi canoni di locazione.
I servizi di assistenza relativi al progetto “Abitare assistito” venivano, a seguito di procedura negoziata, aggiudicati ed affidati alla Società cooperativa Onlus Consorzio Regionale Territoriale Network Etico, con sede in Cagliari, per la durata di un anno e per un importo complessivo di €. 165.572,22, oltre IVA al 4%, (determinazione dirigenziale n. 10616 del 13 ottobre 2010).
Ma, ancor prima dell'avvio del progetto, con provvedimento n. 678 del 2 febbraio 2011, la dirigente disponeva la liquidazione della somma di €.35.712,62 a favore del consorzio “NETWORK ETICO”, a saldo della prima fattura da questo emessa (n. 35 del 26 gennaio 2011) per la prima tranche convenuta per la realizzazione del progetto “Abitare assistito”.
In data 23 maggio 2011, il dr. xxxxxx, subentrato alla xxxxxxxx nelle funzioni di dirigente dell'Area dei Servizi al Cittadino del Comune di Cagliari, indiceva, con gli organismi interessati al progetto un incontro presso gli Uffici dell'Assessorato comunale alle Politiche Sociali, per il giorno 27 maggio 2011, avente ad oggetto la definizione delle procedure per l'attivazione del progetto “Abitare assistito”.
Da questa riunione, e da altre tenute in seguito, erano state avanzate obbiezioni sul periodo di permanenza degli ospiti nei gruppi appartamento, giacché si riteneva che l'arco di tempo di 12 mesi indicato nella bozza non fosse sufficiente per portare avanti un adeguato percorso di sostegno.
Anche l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, metteva in rilievo alcune criticità che, secondo il proprio avviso, rendevano problematica la realizzazione dei servizi definiti nel progetto "Abitare assistito". In particolare, veniva evidenziato che la strutturazione dell'immobile di via Is Cornalias non rispondeva agli obiettivi di reinserimento sociale contenuti nel progetto, soprattutto perché la coabitazione di più persone con disagio mentale in un'unica unità immobiliare avrebbe indotto a comportamenti negativi e disfunzionali, tipici delle strutture di contenimento.
In conclusione, si concorda sull'inidoneità dell'immobile precedentemente individuato a Cagliari, nella via Is Cornalias, destinato al progetto "Abitare assistito". Tenuto conto delle ormai acclarate criticità funzionali dell'immobile di via xxxx, il dirigente dell'Area Servizi al Cittadino dopo aver interpellato l'Avvocatura del Comune al fine di verificare la possibilità di pervenire alla risoluzione del contratto di locazione (nota prot. n. 164832 del 19 luglio 2011 e nonostante le perplessità dell'Avvocatura stessa, con lettera raccomandata prot. n. 196280 dell'8 settembre 2011, comunicava comunque all'Impresa xxxxxx COSTRUZIONI s.r.l. l'intendimento dell'amministrazione comunale di recedere formalmente dal contratto, con decorrenza immediata. Il dirigente precisava che il recesso anticipato era dettato da gravi motivi, in quanto le caratteristiche dello stabile preso in locazione contrastavano con le esigenze richieste per l'attuazione del progetto "Abitare assistito";
All'esito della istruttoria, la Procura attrice ha formulato nei confronti della dirigente dr.ssa Ada LAI l'invito a dedurre, ritenuto sussistente un danno erariale a carico del bilancio del Comune di Cagliari pari a complessivi €.255.671,67, equivalente ai canoni corrisposti per la locazione di appartamenti mai utilizzati per le finalità enunciate nel progetto "Abitare assistito", da ascrivere alla responsabilità della medesima (responsabile dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Cagliari dal 20 novembre 2002 all'11 febbraio 2011.
Nel frattempo In data 27 marzo 2012 il Comune di Cagliari, ad integrazione della documentazione versata nel corso dell'istruttoria, ha esibito copia di una perizia di stima richiesta dall'amministrazione comunale agli uffici tecnici del Comune al fine di verificare la congruità del canone di locazione inerente gli appartamenti. I tecnici dell'Assessorato al Patrimonio del Comune di Cagliari hanno concluso precisando che il più probabile canone mensile da applicarsi per ciascuna delle cinque unità immobiliari di via xxxxx è da ritenersi compreso tra €. 656,58 (calcolato sulla base del saggio di capitalizzazione del 4%) ed €. 820,73, e dunque, su base annua, tra €. 39.395,00 ed €. 49.243,75.
Tenuto conto della macroscopica e ingiustificata maggiorazione di valore emersa dalla perizia estimativa, l'amministrazione ha comunicato all'Impresa l'intendimento di procedere immediatamente alla risoluzione del contratto, e, al contempo, ha chiesto la sollecita restituzione di quanto fino ad allora corrisposto in eccedenza (nota prot. n. 64582 del 20 marzo 2012).
Anche La relazione peritale del 10-1-2012 del C.T.U. nominato dal P.M. nel procedimento penale n. 7163/2011 Reg. Gen. Mod. 44 a carico della xxxx, depositata in questo giudizio dalla Procura contabile in data 27 luglio 2012, evidenzia invece la grave sproporzione della misura del canone accettata nel contratto stipulato dalla medesima (€.96.000,00 annui).
Secondo il C.T.U., il Comune di Cagliari avrebbe dovuto prendere in locazione i cinque appartamenti liquidando alla ditta xxxx costruzioni srl €.36.000,00 all'anno anziché €.96.000,00

Secondo l'Organo requirente le risultanze istruttorie dimostrano la sussistenza di un pregiudizio erariale certo e attuale a carico del Comune di Cagliari pari a €.255.671,67, corrispondente alle spese sostenute dall'amministrazione comunale per canoni della locazione di cinque appartamenti mai utilizzati per le finalità enunciate nel progetto, nelle determinazioni dirigenziali, nelle premesse del contratto stipulato.

Alla dirigente viene inoltre addebitato l'inutilità della spesa sostenuta per gli stessi appartamenti, rimasti inutilizzati per ben due anni, pur avendo impegnato con decorrenza immediata e per quattro anni il Comune sul piano giuridico e su quello economico, malgrado il progetto "Abitare assistito" non fosse ancora avviato né istruito.
Secondo la Corte, la stipulazione del contratto di locazione degli appartamenti doveva essere preceduta da una fase istruttoria preliminare, tesa a verificare le modalità con cui gli assistiti sarebbero stati inseriti negli alloggi, col coinvolgimento degli operatori sociali.

Nella relazione,scritta dal subentrante dirigente dei servizi socio assistenziali, si pone in rilievo che il progetto di reinserimento sociale, non può essere attuato con la concentrazione dei malati con disturbi mentali in un unico contesto abitativo, nel quale si sarebbe reiterato l'isolamento sociale che il progetto intendeva invece superare.

Tali risultanze costituiscono un'ulteriore riprova del fatto che se la dirigente xxxx avesse coinvolto le equipe socio sanitarie dei Centri di Salute Mentale del territorio, così come previsto nel progetto, sarebbero stati idoneamente programmati gli interventi e definite le migliori soluzioni abitative, evitando la spesa per i canoni di locazione dell'immobile rivelatosi inadatto allo scopo del progetto socio assistenziale.

Alla dr.ssa xxxxx deve, pertanto, essere imputato il danno patrimoniale che si quantifica in €. 255.671,67, importo che è esattamente corrispondente a tutte le somme effettivamente pagate, a titolo di canoni di locazione, dal Comune di Cagliari alla ditta xxxxx COSTRUZIONI s.r.l, analiticamente documentate negli allegati alla citazione dal n. 91 al n. 103.

Data: 30/06/2013 16:00:00
Autore: Gerolamo Taras