Cassazione: responsabilità degli amministratori e giurisdizione ordinaria in tema di società a totale partecipazione pubblica
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione aSezioni Unite, sentenza n. 7374 del 25 Marzo 2013.
Lalinea che divide la giurisdizione civile da quella amministrativa avolte può essere decisamente sottile: come nel caso in oggetto, chevede promossa azione di responsabilità avverso la condottadegli amministratori di una società a completa partecipazionepubblica. Non sempre, nei casi in cui una delle parti sia un entepubblico, è competente a conoscere della causa il giudiceamministrativo. Se la pubblica amministrazione è spogliata deipropri poteri di imperio ed agisce al pari di un comune cittadino oancora se la questione investe diritti soggettivi il poteredecisionale spetta sempre e comunque all'autorità giudicanteordinaria.
La società a totale partecipazione pubblica,pur essendo a tutti gli effetti controllata dallo Stato, godeformalmente di autonoma soggettività giuridica. Né, secondo laSuprema Corte, è possibile ravvisare un rapporto di servizio– cioè quel rapporto giuridico che lega una persona fisica ad unente pubblico - tra gli amministratori, colpevoli di condottaillecita, e l'ente pubblico titolare della partecipazione. L'insiemedi questi elementi porta alla conseguente deduzione che non èravvisabile alcun danno diretto nei confronti dello Stato o dialtro ente pubblico. E nemmeno una posizione di imperio di questiultimi verso soggetti privati. La mancanza di tale requisiti rende laquestione idonea ad essere radicata presso l'autorità giudicanteordinaria e non, come contestato, presso la Corte dei Conti.
Data: 21/04/2013 10:30:00Lalinea che divide la giurisdizione civile da quella amministrativa avolte può essere decisamente sottile: come nel caso in oggetto, chevede promossa azione di responsabilità avverso la condottadegli amministratori di una società a completa partecipazionepubblica. Non sempre, nei casi in cui una delle parti sia un entepubblico, è competente a conoscere della causa il giudiceamministrativo. Se la pubblica amministrazione è spogliata deipropri poteri di imperio ed agisce al pari di un comune cittadino oancora se la questione investe diritti soggettivi il poteredecisionale spetta sempre e comunque all'autorità giudicanteordinaria.
La società a totale partecipazione pubblica,pur essendo a tutti gli effetti controllata dallo Stato, godeformalmente di autonoma soggettività giuridica. Né, secondo laSuprema Corte, è possibile ravvisare un rapporto di servizio– cioè quel rapporto giuridico che lega una persona fisica ad unente pubblico - tra gli amministratori, colpevoli di condottaillecita, e l'ente pubblico titolare della partecipazione. L'insiemedi questi elementi porta alla conseguente deduzione che non èravvisabile alcun danno diretto nei confronti dello Stato o dialtro ente pubblico. E nemmeno una posizione di imperio di questiultimi verso soggetti privati. La mancanza di tale requisiti rende laquestione idonea ad essere radicata presso l'autorità giudicanteordinaria e non, come contestato, presso la Corte dei Conti.
Autore: Licia Albertazzi