Multe: come ottenere la sospensione della sanzione
Ove ingiuste o viziate nella forma si ha la possibilità di contestare le multe presentando ricorso
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Le OPPOSIZIONI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA sono divenute autonome sul piano formale dalle opposizioni alle sanzioni amministrative di cui all'art. 204 bis d. lgs. n. 285/'92.
Ove ingiuste o viziate nella forma si ha la possibilità di contestarle presentando ricorso.
Tra le novità introdotte dal D. Lgs. n. 150 del 2011 sulla semplificazione dei riti, in primo luogo, è da segnalare il dimezzamento dei termini per il ricorso contro le multe che scendono da 60 a 30 giorni; 60 se il ricorrente risieda all'estero; termini a pena di inammissibilità.
Tale termine comincia a decorrere dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento.
Pertanto, se il verbale è stato consegnato su strada, i termini decorrono dal giorno successivo all'infrazione.
Inibitoria del provvedimento in sede di prima delibazione - Fumus boni juris del ricorso
Decreto legislativo 150/2011, 1° set '11 art. 5 D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 "Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza.
La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1".
Pertanto, normalmente l'opposizione di per sé non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento; in proposito, come scrivemmo su Studio Cataldi nell'articolo del 4 luglio 2012, l'art. 5 frutto dell'opera del legislatore della semplificazione è categorico. Esiste un doppio binario.
Andiamo per ordine: se la parte interessata evidenzia gravi e circostanziate ragioni, il giudice può sospendere l'efficacia esecutiva.
Diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c. ed artt. 24 e 111 Cost.: sospensione disposta solo se sentite le parti. La gravità, secondo l'interpretazione che ne dà parte della dottrina e della giurisprudenza, è valutata in relazione alle condizioni soggettive delle parti, così ritenendosi sussistere quando vi sia una eccezionale sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata. Così testualmente C. Appello Torino, 28 aprile 1995.
Si deve vagliare la "giustificatezza" della domanda, come se fosse una forma di fumus boni juris.
Talché, sono le ragioni che devono essere gravi (quindi, fondate), ma non l'oggetto del processo.
In tal senso depone la relazione al decreto in disamina. " ...(ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione; pericolo di un grave pregiudizio derivante dal tempo occorrente per la decisione dell'opposizione), di cui il giudice dovrà dare conto in modo chiaro ed esauriente nel provvedimento con cui sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento".
Gravi ragioni intese come "ragionevole fondatezza dei MOTIVI su cui si fonda l'opposizione; pericolo di un grave pregiudizio derivante dal tempo occorrente per la decisione dell'opposizione".
GRAVI e CIRCOSTANZIATE ragioni.
Quindi, dettagliate.
Se il pericolo di un danno grave ed irreparabile è imminente (in prossimità di verificazione) la sospensione può essere pronunciata fuori udienza ed INAUDITA ALTERA PARTE. L'autorità deve ottemperare all'ordine del giudice ex art. 7, 7° co., D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Tale norma ricalca fedelmente il secondo comma dell'art. 23 l. n. 689 del 1981 il quale già prevede che il giudice deve fissare l'udienza di comparizione con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Si applica il rito del lavoro con i severi meccanismi di preclusione. Il legislatore delegato ha ribadito all'ultimo comma della disposizione in esame che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo il versamento dell'odioso CONTRIBUTO UNIFICATO che varia in relazione all'importo della sanzione amministrativa.
Competenza in capo al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Ciò avviene indipendentemente dal valore della sanzione irrogata. Così Cass. Sez. II - ordinanza - 27.07.2005, n. 15694; cfr. anche Cass. Sez. II - ordinanza - 14.07.2005, n. 14932, ambedue menzionate da Tribunale Roma, Sez. XII, 30 maggio 2011, n. 11652, Est. Isabella DI LALLA.
La parte, sia essa direttamente il trasgressore ovvero il soggetto solidalmente responsabile al pagamento della sanzione, può scegliere se impugnare l'atto in via giudiziale (Giudice di Pace), secondo le forme stabilite dall'art. 7) ovvero in via amministrativa L'opposizione al Prefetto rende inammissibile quella in sede giurisdizionale avanti al giudice di pace, fermo restando che, in caso di rigetto dell'opposizione stessa, si possa opporsi all'ordinanza – ingiunzione del prefetto, proponendo impugnazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
Le parti possono stare in giudizio personalmente e l'amministrazione resistente può avvalersi di funzionari appositamente delegati.
La facoltà riconosciuta alle parti di stare in giudizio senza ministero del difensore è limitata al SOLO PRIMO GRADO, con esclusione, pertanto, dei successivi gradi di giudizio.
ONERE DELLA PROVA - Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente: previsione applicata al caso di specie desumibile dall'applicazione dell'art. 2697 c.c. ai giudizi di tipo oppositivo.
Affermata la rilevanza del principio di non contestazione ad opera della l. n. 69/2009: sono i FATTI NON CONTESTATI, in special modo dall'Ufficio.
Ora il principio di non contestazione è espressamente previsto all'interno del Codice di rito dall'art. 115 c.p.c. ma già prima della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. era stato riconosciuto diritto di cittadinanza nel nostro sistema processuale al principio di non contestazione.
Ciò soprattutto in virtù della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 761/2002, emessa in occasione di una controversia lavoristica.
Tale fondamentale pronuncia era centrata sul principio dispositivo sostanziale, il cui punto d'appoggio era stato trovato nell'art. 416, 3° co., c.p.c. imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dal ricorrente.
La mancata contestazione rappresenta, infatti, nella conclusione delle Sezioni Unite, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.
L'amministrazione è attrice in senso sostanziale, se non ha dato la prova della responsabilità dell'opponente, il ricorso è accolto.
Esiste, dunque, un onere della stessa amministrazione di contestare i fatti allegati dal ricorrente che attengono all'inesistenza della pretesa contenuta nel verbale di accertamento della violazione.
Le preclusioni, per effetto dell'applicazione del rito del lavoro, divengono più stringenti di quanto non lo fossero nel regime previgente, in cui operava il rito ordinario.
L'appello va proposto con ricorso, non citazione, per effetto dell'applicazione delle norme disciplinanti il rito del lavoro.
Giudice competente: ricorso avanti al tribunale nel cui circondario è presente il giudice di pace che ha emesso la sentenza.
Data: 01/01/2012 10:10:00
Autore: Law In Action - di P. Storani