Ricostruzione carriera insegnanti: il punto della Cassazione
- Ricostruzione carriera del servizio di insegnamento
- Riconosciuto integralmente il servizio di ruolo
- Il testo integrale della sentenza della Cassazione
Ricostruzione carriera del servizio di insegnamento
La normativa in materia di ricostruzione di carriera del servizio di insegnamento pregresso prestato dal personale docente all'atto dell'immissione in un determinato ruolo di scuola, risale al D.L. n. 370 del 1970. In particolare, per quanto attiene ai passaggi di ruolo nell'ambito del comparto scuola è previsto quanto segue:
1) passaggi di personale docente nell'ambito della Scuola Secondaria
In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. Tale ipotesi riguarda, quindi, i c.d. passaggi orizzontali da una classe di concorso ad altra della scuola secondaria, e i c.d. passaggi verticali dal ruolo della scuola media a quello della scuola secondaria superiore.
2) passaggi di ruolo dalla scuola materna alla scuola primaria
Riconoscimento intero del servizio prestato nel ruolo della scuola materna ai docenti che ottengono il passaggio nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria, e viceversa.
3) Altri casi di passaggio nell'ambito del comparto Scuola
Per i passaggi di ruolo dalla Scuola materna e primaria a docente di Scuola secondaria di I e II grado, invece, si procede effettuando la temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza, e sulla base dell'anzianità derivante dalla temporizzazione, l'interessato viene collocato nella classe o posizione stipendiale corrispondente. L'anzianità residua è utile per la successiva progressione della carriera. Lo stipendio attribuito all'atto del primo inquadramento si ottiene sommando allo stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito il valore economico maturato nel ruolo di provenienza, detto stipendio viene denominato “stipendio ad personam”. L'insegnante di Scuola primaria che diventa docente di Scuola secondaria di 1° e 2° grado, dopo il superamento del periodo di prova può richiedere il riconoscimento di tutti i servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel nuovo ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge 576/70 Effettuato il riconoscimento dei servizi dalla data di conferma in ruolo, il Sistema informativo verificherà qual è il trattamento economico più favorevole (tra temporizzazione e riconoscimento dei servizi ai sensi della legge n. 576/70) e sulla base del trattamento economico più favorevole.
Per gli insegnanti provenienti, invece, dal ruolo di scuola materna l'operazione del successivo riconoscimento per intero del servizio nel precedente ruolo non viene riconosciuto.
Riconosciuto integralmente il servizio di ruolo
Il testo integrale della sentenza della Cassazione
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 29 gennaio 2013
Numero: n. 2037
Istruzione pubblica - Personale insegnante - Passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore - Riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso 15206-2010 proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Istituto professionale
per i Servizi Commerciali "[omissis]" di [omissis], in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; - ricorrente -
contro
T.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in [omissis], presso lo studio dell'avvocato [omissis],
rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis], giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 685/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/03/2010
R.G.N. 3328/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l'Avvocato [omissis] per delega [omissis];
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/3 - 12/3/10 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dal
Ministero dell'Università e della Ricerca avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato il diritto del prof. T. B. al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità da questi maturata nei ruoli della scuola materna.
Ha spiegato la Corte che, tenuto conto dei meccanismi della mobilità orizzontale e verticale del personale, di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 e 83, e del fatto che grazie a quest'ultimo tipo di mobilità era consentito il passaggio da un ruolo inferiore a quello della scuola secondaria superiore, era possibile procedere alla valutazione per intero del pregresso servizio nel nuovo ruolo;
inoltre, la L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, trasfuso successivamente nel T.U. n. 297 del 1994, art. 472, aveva ribadito la mobilità orizzontale ed introdotto quella verticale verso il basso, confermando, nel contempo, al secondo comma, quella verso l'alto, laddove prescriveva che tali passaggi erano consentiti, altresì, al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, che affida l'impugnazione ad un solo motivo di censura. Resiste con controricorso T.B..
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 66,
comma sesto, del CCNL del Comparto scuola del 4/8/1995, nonchè del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 e del T.U. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485, oltre che del D.L. n. 370 del 1970, convertito nella L. n. 576 del 1970, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la difesa erariale che l'art. 66, comma 6, del CCNL del Comparto scuola del 4.8.1995 per Il personale non dirigente aveva previsto che restavano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4. Orbene, aggiunge parte ricorrente, la disposizione del D.L. n. 370 del 1970, art. 1, comma 3, riconosceva per gli insegnanti di scuola statale di istruzione secondaria il servizio pregresso come servizio di ruolo, ma limitatamente al servizio prestato presso le scuole elementari e non già materne, per cui tale norma, di natura speciale, non risultava suscettibile di interpretazione estensiva. A conforto di tale tesi viene richiamata l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576 nella parte in cui non consente agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato.
Il motivo è infondato.
Si osserva, anzitutto, che attraverso la citata ordinanza la Corte Costituzionale, pur ritenendo conforme ai parametri costituzionali invocati l'interpretazione letterale e restrittiva delle norme di
cui al D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, non ha, tuttavia, escluso la possibilità di una loro interpretazione estensiva che, se recepita, consentirebbe di accogliere le domande dei lavoratori interessati. Ebbene, nel solco dell'orientamento ermeneutico estensivo si collocano le decisioni del Consiglio di Stato n. 6861/200 e n. 5693/03 che questa Corte ritiene di poter condividere in ragione dell'osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, per effetto delle norme intervenute successivamente all'invocato D.L. n. 370 del 1970, vale a dire il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, la L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e il T.U. n. 287 del 1994, art. 472 che hanno introdotto diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa. Infatti, con l'ultima sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: -Dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83). Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati; in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1); 3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2). Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992,
n. 536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro.
Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti
gli effetti, giuridici e ed economici.
Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della
pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore,
attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La complessità della questione trattata e le diverse possibilità interpretative della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013
Dallo Studio di consulenza scolastica
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Autore: Raffaele Manzoni