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Cassazione: ripartizione degli oneri condominiali tra proprietario e usufruttuario



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 10021 del 24 Aprile2013. Intema di oneri condominiali la Suprema Corte interviene per derimereuna controversia sorta in merito alla ripartizione delle spese traproprietario e usufruttuario. Nel caso di specie il nudo proprietarioaveva promosso causa di opposizione a decreto ingiuntivo notificatodal condominio creditore, il quale insisteva per la naturasolidale del debito.Il giudice di primo grado aveva respinto tale ricorso per due ordinidi motivi: la mancata impugnazione da parte del proprietario delladelibera assembleare attestante la ripartizione delle spese; lamancata espressa configurazione delle opere da eseguire come dinatura straordinaria.


LaCassazione evidenzia come tali considerazioni a nulla valgano ai finidell'imputazione degli oneri a carico dell'uno o dell'altro soggetto:il cod. civ., agli articoli 1004 e 1005, testualmente pone a caricodell'usufruttuario “lespese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazionee manutenzione ordinaria”mentre “leriparazioni straordinarie sono a carico del proprietario”.Nulla dunque circa la solidarietà passiva tra queste due figure.Prosegue poi l'art. 1005 elencando espressamente quali siano nelconcreto gli interventi di straordinaria amministrazione (spese“necessarie adassicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, lasostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una partenotevole, dei tetti, solai, scale argini, acquedotti, muri disostegno o di cinta”).Nessuno di questi casi concerne il caso di specie: le spese contenutenella delibera assembleare sono quindi interamente a caricodell'usufruttuario.

Cosìla Suprema Corte accoglie le doglianze del proprietario, cassa lasentenza impugnata e rinvia la questione al tribunale competente inprimo grado.
Data: 05/05/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi