Cassazione: il licenziamento individuale per giustificato motivo
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 10000 del 24 Aprile 2013. Ai sensi dell'art. 3,legge 604 del 15 Luglio 1966 (norme sui licenziamenti individuali)il licenziamento per giustificato motivo può essere legittimamenteposto in essere dal datore di lavoro soltanto in due casispecifici: “un notevole inadempimento degli obblighicontrattuali del prestatore di lavoro”; per “ragioniinerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e alregolare funzionamento di essa”.
Proprio in base allaseconda parte del dettato di cui sopra un'associazione culturale,operante nel settore dell'insegnamento delle lingue straniere, hadisposto il licenziamento per due lavoratrici, adducendo comegiustificato motivo oggettivamente riscontrabile lapersistenza nel tempo di difficoltà finanziarie difficilmentegestibili. Tale crisi finanziaria è stata causata dalla notevolecontrazione del numero degli iscritti ai corsi organizzati, la cuiragione principale è derivata dall'aumento della concorrenzaproveniente da scuole rivali e dall'università locale. Questasituazione ha spinto l'amministrazione aziendale a ridimensionarel'organico, predisponendo dunque il licenziamento delle duericorrenti.
In corso di causa ildatore di lavoro è stato in grado di provare l'effettivodisagio economico patito dall'azienda durante il periodo in oggetto.La Suprema Corte ha quindi respinto le doglianze delle ricorrenti,fondate sull'insufficienza e contraddittorietà della motivazionedella resistente, respingendo il ricorso e confermando ilicenziamenti.
Autore: Licia Albertazzi