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L'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico finalizzato ad assistere i soggetti la cui capacità di agire risulti anche solo in parte compromessa


Le finalità dell'amministrazione di sostegno

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Con l'introduzione della figura dell'Amministratore di sostegno nel codice civile italiano, ad opera della legge n. 6/2004, si è voluto offrire una tutela efficace a persone che, pur non essendo nella condizione di dover essere interdette o inabilitate, non sono comunque in grado di adempiere in completa autonomia alle funzioni della vita quotidiana.

In particolare, l'articolo 1 della citata Legge 6/2004 recita che la funzione dell'Amministrazione di Sostegno è quella di "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire".


Leggi Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Chi può beneficiare dell'amministrazione di sostegno

Tra i beneficiari dell'amministrazione di sostegno rientrano tutti coloro che, per effetto di una data infermità o di una qualsiasi menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche soltanto parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si possono quindi includere in primo luogo i disabili, gli anziani, così come i tossicodipendenti (compresi gli alcolisti) oltre che i detenuti e alcune categorie di malati (compresi ad esempio i malati terminali o le persone colpite da ictus celebrale).

Secondo quanto dispone l'art. 404 del codice civile "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

Come si richiede l'amministrazione di sostegno

Quello dell'Amministratore di Sostegno è un incarico per il quale non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso, ma soltanto un rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo stabilito dallo stesso Giudice Tutelare, che rappresenta la figura incaricata di effettuare la nomina dello stesso, in relazione al tipo di attività prestata.

Il ricorso

Va sottolineato che il giudice competente può nominare a priori l'Amministratore di Sostegno, agendo quindi in previsione di una futura incapacità di agire da parte di colui che presenta la richiesta e indicando la persona che avrà cura della persona e del patrimonio del richiedente. La richiesta della nomina di un Amministratore di Sostegno si fa con ricorso.

Possono presentare ricorso la persona interessata (c.d. beneficiario) anche se incapace, i familiari dell'interessato entro il 4°grado di parentela; gli affini dell'interessato entro il 2°grado; il Pubblico Ministero, il tutore legale dell'interessato; il curatore legale dell'interessato. In questi ultimi due casi essere presentata l'istanza di revoca dell'inabilitazione o dell'interdizione. Non si tratta solo di una "possibilità" perchè può sorgere anche un vero e proprio obbligo di proporre il ricorso a carico dei servizi sociali e sanitari che vengano a conoscenza di fatti che possono far apparire necessaria la presenza dell'amministratore di sostegno.
Per ciò che riguarda la procedura per la presentazione del tale ricorso, non è necessaria l'assistenza da parte di un avvocato: esso viene semplicemente presentato presso il Giudice Tutelare competente per il luogo di residenza del beneficiario. Nel caso, piuttosto frequente, in cui la persona interessata sia ricoverata presso una struttura di qualsiasi tipo (ospedale, casa di cura o altro) si fa riferimento al luogo della sede della struttura del caso.

La nomina

A seguito della presentazione del ricorso, l'Amministratore di Sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Va inoltre specificato che nel caso in cui i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna e giustificare l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono essi stessi tenuti a presentare al giudice tutelare il ricorso per la richiesta dell'Amministrazione di Sostegno o, in ogni caso, ad attivarsi per informare il Pubblico Ministero. Tuttavia, nessuno di questi soggetti può venire nominato per ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno.
Vedi anche: La nomina dell'amministratore di sostegno

Come viene scelto l'amministratore di sostegno?

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Veniamo ora ai criteri con i quali il giudice tutelare procede alla nomina dell'Amministratore di Sostegno. Innanzitutto, va sottolineato che la scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo verso la cura e la tutela degli interessi della persona del beneficiario.

Ogni persona può quindi designare più di un Amministratore di Sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine: l'indicazione deve quindi procedere in base a un ordine di priorità. La priorità serve a conferire l'incarico al secondo amministratore designato, nel caso di non disponibilità del primo. Si viene quindi così a stabilire anche una prevalenza nelle decisioni: in caso di divergenze rispetto alle decisioni da adottare, sarà prevalente la decisione del primo Amministratore di Sostegno rispetto a quello designato in subordine.

Riassumendo, nei casi in cui ciò sia possibile, il Giudice Tutelare incaricato di effettuare la nomina agisce seguendo il seguente ordine di priorità:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato (beneficiario) mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, oppure, in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare un amministratore di sostegno diverso. In questo ultimo caso può essere designata anche una persona estranea al beneficiario purché possieda le caratteristiche e la professionalità necessarie. Comunque, nella scelta il giudice è tenuto a dare sempre la precedenza ai parenti più stretti a cominciare dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente con il beneficiario.

La procedura di pubblicazione della nomina

La nomina può avvenire anche tramite scrittura privata non autenticata, senza l'assistenza di un notaio. A seguito della decisione da parte del Giudice Tutelare e della relativa nomina, viene data pubblicità all'avvenuto affidamento dell'incarico con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. In alternativa, si può procedere con l'iscrizione nel Registro delle Amministrazioni di Sostegno tenuto presso l'ufficio del Giudice Tutelare.

Giuramento

Da qui un'ulteriore considerazione, l'amministratore di sostegno dopo la nomina con decreto deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nel compiere gli atti di competenza.

Il decreto deve quindi essere trasmesso entro 10 giorni all'ufficio di stato civile del comune di residenza del beneficiario per l'annotazione sui registri di stato civile e a margine dell'atto di nascita.

Il contenuto del decreto

Nel decreto il giudice deve indicare le generalità del beneficiario e dell'amministratore, quest'ultimo può essere indicato dallo stesso beneficiario, ma tale scelta non è vincolante per il giudice che deve però motivare una scelta diversa.

Nel caso in cui non sia indicata una scelta, il giudice deve preferire il coniuge o la persona stabilmente convivente oppure, il genitore, fratello o sorella o comunque parenti entro il quarto grado. Deve indicare inoltre la durata, i poteri e gli atti che può compiere l'amministratore, atti che il beneficiario può compiere da solo, limiti alle spese per l'amministratore e il lasso temporale in cui deve riferire al giudice circa l'incarico svolto. Avverso il decreto si può proporre opposizione alla Corte d'Appello

La nomina d'ufficio

Va sicuramente inoltre menzionato il caso in cui le circostanze specifiche del caso impongano l'attribuzione d'ufficio di un Amministratore di Sostegno. Ciò può avvenire soltanto in caso di inerzia dei diversi soggetti privati legittimati, in particolare dello stesso beneficiario. L'Amministratore di Sostegno può quindi essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può invece designare, con decreto motivato, un Amministratore di sostegno diverso.

Reclamo contro la nomina

E' possibile presentare reclamo contro la nomina da parte del Giudice Tutelare, da presentare alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 cp e, in caso di esito non soddisfacente, alla Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello.

Revoca dell'amministrazione di sostegno

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Inoltre, l'incarico dell'Amministrazione di sostegno può essere revocato quando ne vengono meno i presupposti che ne hanno generato la necessità o quando esso si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Si cita in particolare l'articolo 413 del c.c., in base al quale: "Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare".

La decadenza della funzione non può, tuttavia, essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare con apposito decreto e sopratutto a seguito di specifica istanza da parte dell'interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati.

Per saperne di più:

- scheda delle faq sul sito del ministero della giustizia
- modulistica tribunali
- Articoli e sentenze in materia di amministrazione di sostegno
- Interdizione e inabilitazione
Data: 25/04/2020 12:30:00
Autore: Il diritto in pillole