L'amministrazione di sostegno
- Le finalità dell'amministrazione di sostegno
- Chi può beneficiare dell'amministrazione di sostegno
- Come si richiede l'amministrazione di sostegno
- Come viene scelto l'amministratore di sostegno?
- Revoca dell'amministrazione di sostegno
Le finalità dell'amministrazione di sostegno
Con l'introduzione della figura dell'Amministratore di sostegno nel codice civile italiano, ad opera della legge n. 6/2004, si è voluto offrire una tutela efficace a persone che, pur non essendo nella condizione di dover essere interdette o inabilitate, non sono comunque in grado di adempiere in completa autonomia alle funzioni della vita quotidiana.
In particolare, l'articolo 1 della citata Legge 6/2004 recita che la funzione dell'Amministrazione di Sostegno è quella di "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire".
Leggi Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
Chi può beneficiare dell'amministrazione di sostegno
Tra i beneficiari dell'amministrazione di sostegno rientrano tutti coloro che, per effetto di una data infermità o di una qualsiasi menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche soltanto parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Si possono quindi includere in primo luogo i disabili, gli anziani, così come i tossicodipendenti (compresi gli alcolisti) oltre che i detenuti e alcune categorie di malati (compresi ad esempio i malati terminali o le persone colpite da ictus celebrale).
Secondo quanto dispone l'art. 404 del codice civile "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
Come si richiede l'amministrazione di sostegno
Il ricorso
La nomina
Come viene scelto l'amministratore di sostegno?
Veniamo ora ai criteri con i quali il giudice tutelare procede alla nomina dell'Amministratore di Sostegno. Innanzitutto, va sottolineato che la scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo verso la cura e la tutela degli interessi della persona del beneficiario.
Ogni persona può quindi designare più di un Amministratore di Sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine: l'indicazione deve quindi procedere in base a un ordine di priorità. La priorità serve a conferire l'incarico al secondo amministratore designato, nel caso di non disponibilità del primo. Si viene quindi così a stabilire anche una prevalenza nelle decisioni: in caso di divergenze rispetto alle decisioni da adottare, sarà prevalente la decisione del primo Amministratore di Sostegno rispetto a quello designato in subordine.
Riassumendo, nei casi in cui ciò sia possibile, il Giudice Tutelare incaricato di effettuare la nomina agisce seguendo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procedura di pubblicazione della nomina
Giuramento
Da qui un'ulteriore considerazione, l'amministratore di sostegno dopo la nomina con decreto deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nel compiere gli atti di competenza.
Il decreto deve quindi essere trasmesso entro 10 giorni all'ufficio di stato civile del comune di residenza del beneficiario per l'annotazione sui registri di stato civile e a margine dell'atto di nascita.
Il contenuto del decreto
Nel decreto il giudice deve indicare le generalità del beneficiario e dell'amministratore, quest'ultimo può essere indicato dallo stesso beneficiario, ma tale scelta non è vincolante per il giudice che deve però motivare una scelta diversa.
Nel caso in cui non sia indicata una scelta, il giudice deve preferire il coniuge o la persona stabilmente convivente oppure, il genitore, fratello o sorella o comunque parenti entro il quarto grado. Deve indicare inoltre la durata, i poteri e gli atti che può compiere l'amministratore, atti che il beneficiario può compiere da solo, limiti alle spese per l'amministratore e il lasso temporale in cui deve riferire al giudice circa l'incarico svolto. Avverso il decreto si può proporre opposizione alla Corte d'Appello
La nomina d'ufficio
Reclamo contro la nomina
Revoca dell'amministrazione di sostegno
Inoltre, l'incarico dell'Amministrazione di sostegno può essere revocato quando ne vengono meno i presupposti che ne hanno generato la necessità o quando esso si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
Si cita in particolare l'articolo 413 del c.c., in base al quale: "Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare".
La decadenza della funzione non può, tuttavia, essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare con apposito decreto e sopratutto a seguito di specifica istanza da parte dell'interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati.
Autore: Il diritto in pillole