Cassazione: responsabilità dell'insegnante verso alunno maggiorenne
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11751 (del 15 maggio 2013), si è pronunciata in tema di responsabilità degli insegnanti (nel caso di specie la decisione riguarda un istituto superiore statale).
La particolarità della sentenza sta nel riconoscere la responsabilità dell'insegnante anche quando l'alunno è divenuto (durante il percorso) maggiorenne; di fatti, la maggiore età non preclude o attenua gli obblighi che scaturiscono dal vincolo giuridico che sorge tra l'alunno e l'istituto che lo ospita.
Il Tribunale in primo grado aveva respinto la domanda proposta nei confronti del Ministero ritenendo che non potesse trovare applicazione l'art. 2048, secondo comma, del codice civile essendo l'autore dell'illecito maggiore di età e pertanto si sarebbe dovuto incentivare un comportamento responsabile dell'alunno. Al contempo nella specie "non erano stati tempestivamente indicati dall'attrice specifici profili di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per carenze organizzative, prospettate soltanto in sede di memoria istruttoria e poi in comparsa conclusionale, né per responsabilità contrattuale".
La Corte d'Appello con una decisione articolata (si veda il testo integrale della sentenza allegato qui sotto) aveva stabilito, in relazione a una delle domande, che "i fatti potevano costituire fondamento sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale essendo in entrambi i casi chiara l'imputazione all'Istituto dell'inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli allievi per il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica derivanti dal vincolo negoziale che si costituisce all'atto dell'iscrizione, con conseguente onere dell'Istituto di provarne l'adempimento".
La Cassazione nella parte motiva della sentenza spiega che "La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo".
Kriseide Lauretta Data: 15/05/2013 09:00:00
Autore: A.V.