INPS: liquidazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
L'Inps, con messaggio n. 8355 del 22 maggio 2013, fornisce indicazioni amministrative e procedurali per l'effettuazione dei pagamenti dell'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto come riformata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
L'Istituto ricorda che per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 che devono essere soddisfatti "in via congiunta", è, cioè, necessario che il lavoratore:- abbia operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente (2012); - abbia conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell'anno precedente (2012); - abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell'anno di riferimento (2013); - abbia dichiarato l'assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell'anno 2012; - abbia almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell'anno precedente (2012).
La presentazione delle domande - si legge nel messaggio - oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica tramite WEB per utenti in possesso di PIN dispositivo. Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l'accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito" - "Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.".
All'interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:- Informazioni: Pagina riportante l'informativa sulle domande (Cosa è, A chi spetta, Cosa spetta, etc.. e Chi può effettuare la domanda on-line); - Acquisizione domanda: Funzione di Acquisizione dei dati della domanda; - Consultazione domande: Funzione di visualizzazione delle domande inoltrate all'Istituto mediante diversi canali.
L'attività di compilazione della domanda è facilitata mediante l'impostazione automatica di alcune informazioni già note all'Istituto, quali, ad esempio, i dati anagrafici. Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal cittadino richiedente al fine di fornire tutti gli elementi necessari per poter procedere alla definizione della domanda da parte della Sede.
Una volta completata e confermata l'acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa, contenente le informazioni inserite nel modulo della domanda. Tale documento è scaricabile e stampabile dal richiedente.
L'Inps precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di inviarla solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda è considerata “in bozza”. Si fa presente che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all'art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Autore: L.S.