La liquidazione volontaria delle società
di Gilda Summaria - La liquidazione di una società, in senso generale, costituisce la fase finale della vita aziendale, essa è la conseguenza del verificarsi di alcune cause di scioglimento .
Differente e ben distinta, dalla liquidazione cosiddetta “forzata” o “giudiziaria” o “concorsuale”, disposta dall'autorità giudiziaria, è un altro tipo di liquidazione “la liquidazione volontaria”, definita anche “ordinaria”, essa è regolata dal codice civile e consta di tre fasi: scioglimento; liquidazione; estinzione.
Durante la fase di liquidazione, la normale attività dell'impresa entra in una fase di “sospensione”, e ci si attiva precipuamente a commutare in denaro gli elementi patrimoniali che risultano attivi esaminando i bilanci, verranno poi azzerate le passività, e solo in seguito ed eventualmente, si dividerà ciò che resta dalla procedura di liquidazione, ai soci.
All' atto della messa in liquidazione viene anche individuato il Liquidatore, egli è il
“dominus” della liquidazione stessa colui che gestisce l'intera fase di liquidazione.
Esaminiamo a questo punto le cause di scioglimento nei vari tipi di società.
L' art. 2308 del codice civile menziona le cause di scioglimento delle società in nome collettivo, scioglimento a cui ricordiamo, non consegue automaticamente l'estinzione (Cass. Civ. sez III n. 12114/06), esse da codice risultano essere : decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; volontà unanime dei soci, mancanza della pluralità dei soci qualora nel termine semestrale la stessa pluralità non venga ricostituita
Anche il contratto sociale può prevedere alcune cause di scioglimento tra cui : provvedimento dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge e dichiarazione di fallimento .
Dello scioglimento delle società in accomandita semplice se ne occupa l'art. 2323 c.c., il quale per le cause, pone un rinvio a tutte quelle previste e regolate dall' art. 2308 c.c.
(per le società in nome collettivo), una causa però risulta essere “ad hoc” per le società in accomandita semplice, menzionata nel secondo comma dello stesso art. 2323 c.c., la mancanza di soci accomandatari o di accomandanti, sempre se il socio mancante non venga sostituito nel termine perentorio di sei mesi.
C'è da sottolineare che qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non si potrà invocare l'applicazione di questo secondo comma analogicamente, poiché l'accomandatario non viene meno, ma al contrario, continua a comparire nella compagine sociale, ragion per cui lo scioglimento sarà da imputarsi all' impossibilità di funzionamento della società stessa (Cass. Civ. sez. In. 12732/92).
L' art. 2484 del c.c. ( articolo interamente sostituito dall' art. 4 del D.lgs n.6/03) regola lo scioglimento delle società di capitali, esse si sciolgono per: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che l'assemblea non deliberi alcune modifiche statutarie) , impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impossibilità di rimborsare il socio/i receduto/i,deliberazione dell'assemblea, altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, dichiarazione di fallimento.
La causa di scioglimento, deve essere accertata e validata in una dichiarazione, che gli amministratori devono depositare senza indugio al Registro delle Imprese, da tale data di iscrizione, decorre la procedura di liquidazione, qualora lo stesso scioglimento viene deliberato dall'assemblea, essa decorre dall'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, invece se è regolato direttamente dallo statuto o dall'atto costitutivo, sarà direttamente tale fonte a regolare le competenze per l'accertamento della causa di scioglimento e per l'iscrizione al Registro delle Imprese.
Gli amministratori che non dovessero depositare presso il Registro delle Imprese, la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento della società, o dovessero depositarla con estremo ritardo, rispondono personalmente ed in modo solidale per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, tenuto presente che in caso di omissione degli amministratori, i singoli soci o i sindaci posso presentare un'istanza al Tribunale, che con decreto, anch'esso rigorosamente da iscriversi al Registro delle Imprese, accerterà il reale verificarsi della causa di scioglimento.
Gli amministratori, durante la fase di liquidazione, gestiscono la società al solo scopo
di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale e rispondono personalmente e solidalmente dei danni causati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi,in caso di violazione di tale prescrizione, il limite temporale del loro operato è rappresentato dal passaggio delle consegne ai liquidatori
Nelle società di capitali La nomina dei liquidatori normalmente è riservata all'assemblea dei soci, viene richiesta la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie delle società stesse . L'assemblea che nomina i liquidatori è contestualmente tenuta a deliberare sul : numero dei liquidatori, regole di funzionamento del collegio dei liquidatori se sono più di uno, nominativo/i del/i liquidatore/i , con pedissequa indicazione di quelli che hanno la rappresentanza della società, criteri di svolgimento della liquidazione, con particolare riguardo ai poteri dei liquidatori in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda o di singoli beni o diritti, atti tutti necessari per conservare al meglio il valore dell'impresa o di singoli beni, in funzione del loro realizzo (per es. con la continuazione temporanea dell'attività al fine della conservazione di particolari beni).
Sarà potere di ciascun socio, amministratore o sindaco, presentare istanza al Tribunale, affinché lo stesso con proprio decreto, nomini i liquidatori e ne determini i poteri e le regole di gestione, qualora gli amministratori non provvedano a convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori o se la stessa non si costituisce o non è in grado di deliberare .
Parimenti alla nomina, anche la revoca dei liquidatori viene disposta dall'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza prevista per la loro nomina o è decisa dal tribunale, quando sussiste una giusta causa, il tutto su istanza dei soci, dei sindaci o d' ufficio dal pubblico ministero.
Ai liquidatori devono essere necessariamente consegnati dagli amministratori (art. 2277 c.c.), affinché possano correttamente espletare il loro incarico : tutti i beni ed i documenti sociali, un rendiconto relativo al periodo intercorrente fra l'ultimo bilancio della società e la data della liquidazione (per la porzione di anno compresa fra l'inizio dell'esercizio sociale e la data della messa in stato di liquidazione).
Circa le società di capitali, pur essendo similari a quelle previste per le società di persone, le regole per il passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori, per le prime l'assemblea straordinaria può limitare e regolare in modo più stringente i poteri degli amministratori. La delibera che prescrive le limitazioni, andrà depositata entro 30 giorni, in copia autentica presso il registro delle imprese così le stesse saranno rese note ai terzi.
In particolare, nelle società di Capitali, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori: i libri sociali, la situazione contabile, riferita alla data di effettivo scioglimento, un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e fino alla data di effetto dello scioglimento della società.
Gli amministratori ed i liquidatori si cureranno di sottoscrivere un verbale da cui risulti la consegna. I liquidatori dal canto loro devono: prendere in carico i documenti ed i libri sociali, devono richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti e qualora i fondi non risultino sufficienti al pagamento dei debiti sociali dovranno astenersi dal ripartire acconti ai soci, salvo che dai bilanci risulti in modo inequivocabile che la ripartizione non intacca le disponibilità necessarie al pagamento di tutti i debiti della società, devono rappresentare la società anche in giudizio ed adempiere ai loro doveri con professionalità e diligenza.
I liquidatori risponderanno personalmente e solidalmente dei danni eventualmente causati alla società, ai soci ed ai creditori sociali per inadempienza dei loro doveri a seguito comportamenti messi in atto con dolo o colpa grave.
I liquidatori dovranno predisporre: il bilancio annuale di esercizio, se la liquidazione dovesse superare l'anno, II bilancio annuale deve essere accompagnato dalle normali relazioni (relazione dei liquidatori in sostituzione di quelle degli amministratori e relazione del collegio sindacale) esso deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione nei normali termini di 120 giorni e comprendere sia il periodo antecedente la messa in liquidazione, sia quello successivo, almeno per il primo anno di liquidazione.
Nella nota integrativa allegata al primo bilancio, i liquidatori devono indicare le variazioni dei criteri di valutazione, rispetto a quelli adottati dagli amministratori nell'ultimo bilancio approvato, le ragioni di tali variazioni, le conseguenze delle variazioni stesse (aumento / riduzione dei valori di bilancio).
Sempre unitamente alla nota integrativa, dovrà essere redatto anche un apposito bilancio unicamente a fini fiscali (è sufficiente un conto economico), riferito alla data di messa in liquidazione e per il periodo precedente l'inizio della liquidazione, unitamente alla dichiarazione dei redditi per tale sotto-periodo, ed un ulteriore bilancio, sempre e solo ai fini fiscali (o un conto economico) per la seconda frazione di esercizio (dalla messa in liquidazione fino alla fine dell'esercizio) e la dichiarazione dei redditi per tale secondo sotto-periodo.
Se per 3 anni consecutivi non si deposita il bilancio di esercizio nella
fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.
I liquidatori devono illustrare: l'andamento della liquidazione, le prospettive ed i tempi necessari per il completamento della stessa , solo in caso di obbligo di relazione da allegare al bilancio, della liquidazione, i principi ed i criteri usati per la sua realizzazione.
Nel caso di prosecuzione dell'attività d'impresa in sede di liquidazione, i liquidatori devono indicare nella loro relazione le ragioni e le prospettive della continuazione dell'attività ed illustrare nella nota integrativa i criteri ed i motivi di valutazione adottati.
Al termine delle operazioni di liquidazione devono essere redatti Il bilancio finale di liquidazione, ed il piano di riparto a favore dei soci, II bilancio finale di liquidazione, in particolare, è un resoconto sintetico con il quale i liquidatori espongono: i ricavi conseguiti dalle vendite dei vari beni sociali, i pagamenti effettuati per l'estinzione delle varie passività, i pagamenti effettuati per il compenso a favore dei liquidatori. Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese ( art. 2495 c.c.) a cui segue l'estinzione della società posta in liquidazione.
Sulla base testuale del nuovo articolo 2945 c.c. si ritiene ininfluente l'esistenza o meno di rapporti pendenti ai fini dell'estinzione della società, essa seguirà comunque ed inderogabilmente, alla cancellazione dal Registro delle Imprese e per le cancellazioni annotate prima del 1/1/2004, l' effetto estintivo si produrrà dall'entrata in vigore della riforma (Cas. 4060 e 4061/2010).
Gli ermellini precisano altresì che per i giudizi in cui è parte la società estinta, la legittimazione processuale ai soci, quali successori a titolo universale, avviene in base all'applicazione dell art.110 c.p.c. (Cass. civ. 7676/2012 e n. 9110/2012).
Rispetto ai rapporti passivi, ancora in capo alla società estinta, gli stessi a norma e per l'effetto del novellato art. 2945 si trasferiscono ai soci, che ne rispondono unicamente nei limiti di quanto da loro riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, per cui, ne risponderanno oltre i suddetti limiti solo se trattasi di soci illimitatamente responsabili, altrimenti le stesse passività si estingueranno con l' 'estinguersi della società ( Cass SU 12 marzo 2013 n. 6070) .
Data: 05/06/2013 10:04:00Autore: Gilda Summaria