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Un chiarimento sullo status di “Vittima del dovere”.



di Carmelo Cataldi - E' da qualche anno che nell'ambiente del comparto sicurezza e difesa si discute, anche animatamente, sulla valenza e sullo status giuridico di “Vittima del dovere” nonché dei benefici che ne discendono, mentre il Consiglio di Stato, per quanto di sua competenza, sia in sede consultiva che giurisdizionale, incomincia a dettare giurisprudenza in merito.

Ritengo dunque, ad oggi, doveroso fare il punto della situazione e soprattutto chiarire la natura giuridica del particolare beneficio, chi ne sono i destinatari e soprattutto quali sono gli elementi essenziali per essere valutati e riconosciuti “Vittime del dovere”.

Alla fine degli anni 70 il legislatore, quando il fenomeno del terrorismo era ormai nella fase di definitivo declino, individuò delle categorie di soggetti che erano state colpiti dagli effetti devastanti dell'azione criminale dei terroristi circoscrivendole ai cittadini comuni ed ai dipendenti pubblici vittime dell'attività terroristica e del dovere, al fine di elargire appositi benefici che alleviassero le loro sofferenze e ne esaltassero l'aspetto civico del loro status di vittime.

 

Nacque così la prima legge, la n. 466 del 13 agosto 1980, a cui seguirono nel tempo altre che ridefiniranno sempre di più la qualifica dei soggetti interessati, in funzione della causa della loro invalidità, con estensione ai parenti e affini delle vittime.

L'ultima legge in ordine di tempo prodotta è la n. 244 del 24 dicembre 2007, mentre per l'argomento specifico qui trattato, risulta di notevole importanza il DPR del 7 luglio 2006 n. 243 che regolamenta i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati.

Pertanto, per meglio chiarire le rispettive posizioni, tutelate attraverso una sequela di leggi nel tempo, è bene procedere ad una catalogazione dei soggetti direttamente interessati e gli altri aventi diritto allo status privilegiato ed ai benefici che ne discendono.

Vittime del dovere e delle azioni terroristiche.

Legge 13 agosto 1980 n. 466.

E' la prima tra le leggi che individua un soggetto portatore di interessi personali tutelati dallo Stato in riconoscimento dell'alto valore etico della propria funzione o della propria azione civile.

Con tale legge s'individuano cittadini deceduti e superstiti[1], per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate in conseguenza di azioni terroristiche e dipendenti pubblici e superstiti(famigliari, eredi[2]) deceduti,  anche in attività di servizio, a seguito di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o di soccorso, nonché tutti i soggetti innanzi indicati che abbiano riportato un grado d'invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa.

I benefici spettanti, in forza di detta legge, alle vittime del dovere e delle azioni terroristiche sono:

- Speciale elargizione di una somma in denaro una tantum di Euro 77.468,53 (ex Lire 150.000.000)[3], somma esente da Irpef e soggetta a rivalutazione ISTAT;

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Legge 20 ottobre 1990 n. 302.

Questa legge interessa tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle FF. OO., che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza :

i benefici spettanti in forza della predetta legge sono:

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Legge 23 novembre 1998 n. 407.

Questa legge apporta un'ulteriore ampliamento dei benefici alle medesime persone e per i medesimi fatti previsti dalla legge precedente, con l'aggiunta dell' ipotesi di azioni criminose semplici a decorrere dal 1° gennaio 1990 e solo per le persone di cui all'art. 3 della legge  13 agosto 1980, n. 466[7].

I benefici spettanti sono:

Vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca"

Legge 31 marzo 1998, n. 70.

Con questa legge si equiparano alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche quelle del fenomeno criminale denominato della “banda della Uno bianca”.

Alle loro vittime si applicano gli stessi benefici previsti ai sensi degli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ad eccezione dell'importo della speciale elargizione che viene concesso in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata ed è pari ad Euro 774,68 per ogni punto percentuale.

Vittime del terrorismo internazionale all'estero.

Legge 24 dicembre 2003 n. 369.

E la legge con cui vengono equiparati le vittime di atti di terrorismo perpetrati all'estero a quelli nazionali[10].  

Con questa normativa si introduce inoltre l'equiparazione delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya, il 12 novembre 2003 e ad Istanbul il 15 novembre 2003 a quelle individuate per fatti analoghi occorsi in Patria e sono attribuite la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

Peraltro con la stessa legge, la misura di ogni punto percentuale di invalidità, accertata ai sensi del citato articolo 1 della legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, e' elevata a 2.000 Euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 Euro e per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni, di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad Euro 200.000,00.

Vittime  degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia sul territorio nazionale o extra-nazionale.

Legge 03 agosto 2004 n. 206.

Con questa legge si riconoscono benefici supplementari e nuovi, sia per le vittime  degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che per il loro nucleo famigliare e precisamente:

La normativa è retroattiva per cui i benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Vittime del Dovere individuate ai commi 563 e 564 della legge finanziaria  23 dicembre 2005 n. 266.

Con questa legge si inquadra giuridicamente e definitivamente l'istituto delle “Vittime del dovere”, richiamando quei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (la prima legge in favore delle “Vittime del dovere”) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente (non indicando la percentuale minima che deve necessariamente essere almeno all'1%)  in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Ed ancora, si ritengono, ai sensi del c. 564 della predetta legge, equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Le norme attuative di tale legge sono state rinviate al regolamento di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243 con cui si definiscono i principi generali delle provvidenze per coloro che sono stati feriti o sono deceduti in conseguenze di eventi connessi all'espletamento delle funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad attività di soccorso, ordine pubblico e contrasto della criminalità comune e pertanto[11]:

in relazione alla legge 302/1990:

in relazione alla legge 23 novembre 1998 n. 407:

- Assegno vitalizio nella misura  di (ex 500 mila lire) Euro 258,23;

- Borse di studio di cui all'art. 4 della stessa legge;

in relazione alla legge 3 agosto 2004 n. 206:

Nel tempo poi sono intervenute diverse normative che hanno tentato di contemperare quei disallineamenti tra i diversi soggetti destinatari delle specifiche normative tutorie e che è bene qui meglio riportare:

- la legge 24 dicembre 2003 n. 369 che ha convertito in legge il D.L. 28 novembre n. 337 recante “ Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e che ha consentito di estendere i benefici previsti dalle leggi 302/90 e 407/98 anche gli eventi occorsi sia a civili che alle FF. AA. e FF. PP. fuori dal territorio nazionale;

- l'art. 1 c. 1270 della legge 23 dicembre 2006 n. 296 con cui si dispone che i benefici economici e pensionistici previsti dalla legge 206/2004 si applicano anche ai famigliari ed ai superstiti della così detta “banda della Uno bianca”;

- art. 34 del D.L. 159/2007 convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 con cui si stabilisce la progressiva estensione dei benefici già previsti, in favore delle vittime del terrorismo dalla legge 206 del 3 agosto 2004, anche in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro famigliari superstiti.

E' d'importanza formale e sostanziale questa normativa in quanto introduce la riliquidazione della speciale elargizione  di cui all'art. 5 comma 1 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 fino alla concorrenza di 200.000,00 Euro nonchè  l'istituzione e la concessione dell'onorificenza di “Vittima del terrorismo” da parte del Presidente della Repubblica (una medaglia d'oro).

Per finire  con l'art. 2 cc. 105, 106 e 123 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione del beneficio di cui all'art. 5 comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 anche alle vittime  della criminalità organizzata, alle vittime del dovere ed ai loro famigliari, lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, l'assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 26 agosto 23004 non reversibile di cui all'art. 2 della legge 407/1998 ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico e l'estensione del diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'art. 1 della legge 407/1998, agli orfani o in alternativa al coniuge superstite di coloro che sono deceduti per fatti di lavoro o a causa dell'aggravarsi della mutilazione.

Ovviamente la trattazione è del tutto sintetica e schematica e necessiterebbe di un'analisi più approfondita ed esaustiva, ma questa è la sede dove è perlomeno importante chiarire giuridicamente, quali sono i fondamenti normativi posti alla base dell'individuazione dei vari status soggettivi delle vittime e dei famigliari e soprattutto di coloro che sono individuati come “Vittime del dovere”.

Carmelo Cataldi

Consigliere Giuridico in D.I.U. e D.O.M.

[1]1.  Art. 5: “Ai  cittadini  che,  per  effetto  di ferite o lesioni riportate in conseguenza   di   azioni   terroristiche, subiscano  un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, o  che  comunque  comporti la cessazione dell'attività lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

    La  stessa  elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini che perdono  la  vita  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate in conseguenza di azioni terroristiche.”.

     compete  alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:

     1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico;

     2) figli,  in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

     3) genitori;

     4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

     Fermo  restando  l'ordine  sopraindicato per le categorie di cui ai numeri  2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di

     esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.”.

[3]3.  Somma rivalutata dalla precedente di Euro 51.645,69(ex Lire 100.000.000) dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302.

[4]4.  Art. 12: “ Il  coniuge  superstite  ed  i figli dei soggetti appartenenti alle categorie  di  cui  agli  articoli  3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno,   ciascuno,   diritto   di   assunzione presso  le  pubbliche amministrazioni,  gli  enti  pubblici e le aziende private secondo le disposizioni  della  legge  2  aprile  1968,  n. 482, e della legge 1 giugno  1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.”.

[5]5.  Art. 4 c. 2: “ L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresì a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.”.

[6]6.  Art. 5 c. 1 Legge 3 agosto 2004 n. 206.

[7]7.  Art. 3: “Ai  magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale  dello  Stato,  ai  funzionari  di  pubblica  sicurezza, al personale  del  Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione  degli  istituti  di prevenzione e di pena, ai vigili del  fuoco,  agli  appartenenti  alle  Forze  armate  dello  Stato in servizio  di  ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio,  per  diretto  effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze  ed  alle  condizioni  di  cui  agli articoli 1 e 2 della presente  legge,  abbiano  riportato  una  invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque,  la   cessazione   del  rapporto  d'impiego,  e'  concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.”.

[8]8.  Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 c. 238. “Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.”.

[9]9.  Art. 34 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[10]10. Art. 1-bis: “Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un'invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.”.

[11]11.  Ai sensi dell'art. 4 c. 1  del DPR 243/2006.

Data: 07/06/2013 14:00:00
Autore: Carmelo Cataldi