Pensione di reversibilità: a chi spetta e come funziona
- Cos'è la pensione di reversibilità
- Chi ha diritto alla pensione dei superstiti
- Quando il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità
- Come funziona la pensione di reversibilità
- A chi spetta la reversibilità
- Pensione di reversibilità: come si calcola
- Pensione di reversibilità ai percettori di reddito 2024
- Pensione di reversibilità non arriva
- Quando si perde la pensione di reversibilità
- Indennità una tantum ai superstiti
Cos'è la pensione di reversibilità
Chi ha diritto alla pensione dei superstiti
Quando il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità
Come funziona la pensione di reversibilità
A chi spetta la reversibilità
- il coniuge superstite anche separato o divorziato se titolare di assegno divorzile,
- i figli (anche adottivi o affiliati) minorenni, inabili, studenti entro il 21° anno di età o 26° se universitari e a carico,
- i nipoti a carico del pensionato alla sua morte.
Quanto spetta a una vedova della pensione del marito"
La pensione di reversibilità spetta anche all'ex coniuge. Per ciò che riguarda infatti la possibilità di vedersi attribuita la pensione di reversibilità, l'ex coniuge ha gli stessi diritti del coniuge non divorziato.
Infatti, la solidarietà post-coniugale oltre a dare diritto all'assegno di divorzio, giustifica l'attribuzione all'ex coniuge di alcune prestazioni previdenziali previste in favore del coniuge (in costanza di matrimonio) [1].
Presupposti fondamentali al ricorrere dei quali è subordinata la pensione di reversibilità del coniuge divorziato sono:
- non passaggio a nuove nozze;
- titolarità dell'assegno ai sensi dell'art.5;
- anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio.
Si precisa che al coniuge divorziato superstite, titolare dell'assegno post-matrimoniale, oltre alla pensione di reversibilità, spettano anche le indennità previste per il coniuge deceduto [2].
Concorso tra ex coniuge e coniuge superstite
Infatti, il secondo comma dell'art. 9 dispone che il coniuge divorziato "in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art.5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
Il terzo comma dispone invece che "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.5 …".
Il criterio della "durata"
Il legislatore ha stabilito che la pensione di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite sia attribuita tenendo conto della "durata del rapporto".Di tutt'altro avviso sono le sentenze della Corte di Cassazione [4] che hanno sostenuto la possibilità di far concorrere, con il criterio della durata dei rispettivi periodi matrimoniali, valutazioni di carattere diverso, sia pure con funzione meramente correttiva. Tale assunto ha ricevuto l'avvallo decisivo della Corte Costituzionale [5].
A seguito della decisione della Corte Costituzionale, la Giurisprudenza ha affermato con più enfasi che il criterio della durata del rapporto (matrimoniale) non può essere considerato l'unico parametro e che esso non può essere pedissequamente seguito, in quanto la sua applicazione esclusiva contrasta con la razionalità ed il buon senso [6]. Altri criteri cui riferirsi sono quelli utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile, come l'ammontare dell'assegno, le condizioni economiche dei coniugi concorrenti, che si integrerebbero con la durata dei rispettivi matrimoni.
Si segnala inoltre che la Cassazione (7) ha affermato che "La ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non può tener conto di fatti sopravvenuti, atteso che l'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, e successive modifiche, diversamente da quanto previsto dal comma 1, stesso articolo, non contempla la possibilità di revisione della effettuata ripartizione della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi".
Appare quindi, equo considerare, nella valutazione della durata, anche i numerosi casi in cui la convivenza del secondo coniuge sia iniziata prima del secondo matrimonio al tempo in cui era già intervenuta la separazione giudiziale per il precedente rapporto.
Reversibilità a figli e nipoti
Oltre che al coniuge e all'ex coniuge, come visto la reversibilità spetta anche ai figli, benché solo a quelli che si trovino in determinate condizioni.
Essa, infatti, spetta innanzitutto ai minori di diciotto anni.
Ne hanno poi diritto gli studenti di scuola media secondaria di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore che è deceduto purché non svolgano attività lavorativa.
La reversibilità spetta inoltre ai figli studenti universitari, per tutta la durata del corso di laurea e non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto, che non prestino alcuna attività lavorativa.
Ai figli studenti la reversibiità spetta anche qualora svolgano un'attività lavorativa minima, dalla quale ricavino un reddito annuale non superiore al trattamento minimo annuale di pensione che viene riconosciuto dal Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti, aumentato del 30%, ma riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del giovane.
Il diritto a tale prestazione spetta anche ai figli inabili, a prescindere dall'età, purché a carico del pensionato.
Si segnala che ai figli vanno equiparati i nipoti: anche questi hanno infatti diritto alla pensione di reversibilità quando siano minorenni e a carico del dante causa.
Reversibilità ai genitori
In alcuni casi la pensione di reversibilità spetta anche ai genitori, ma in questo caso il pensionato non deve aver lasciato in vita né coniuge, né figli, né nipoti.
I genitori, poi, dovevano essere a suo carico al momento del decesso, devono avere almeno 65 anni di età e non devono essere titolari di pensione diretta o indiretta.
Reversibilità a fratelli e sorelle
La pensione di reversibilità, in mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori, può spettare anche ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, purché a carico del defunto e inabili al lavoro.
Pensione di reversibilità: come si calcola
In ogni caso, ai superstiti beneficiari della pensione di reversibilità non viene erogato l'intero importo che spettava al defunto a titolo di pensione.
In particolare, essa è infatti calcolata in base alle seguenti quote percentuali della pensione:
- 60%, se a beneficiarne è solo il coniuge,
- 70%, se è erogata in favore di un solo figlio,
- 80%, se gli aventi diritto sono il coniuge e un figlio o due figli senza coniuge,
- 100%, se ad avere diritto alla reversibilità sono il coniuge e due o più figli.
Per ogni altro familiare diverso da questi soggetti e dai nipoti si applica una maggiorazione del 15%.
Pensione di reversibilità ai percettori di reddito 2024
Se i superstiti possiedono altri redditi, la somma di denaro erogata subisce, a seconda dell'importo di questi, una decurtazione variabile in misura percentuale in base al reddito dei beneficiari, la cui soglia viene rivalutata annualmente.
Il nuovo indice di rivalutazione 2024 del 5,4% restituisce le seguenti percentuali di taglio della pensione di reversibilitò da corrsipondere ai beneficiari titolari di reddito (prendendo come riferimento il trattamento minimo Inps vigente di Euro 598,61):
- nessun taglio percentuale per redditi fino a Euro 23.345,79;
- taglio del 25% per redditi compresi tra Euro 23.345,79 e Euro 31.127,72;
- taglio del 40% per redditi compresi tra Euro 31.127,72 e Euro 38.909,65;
- taglio del 50% per redditi superiori a Euro 38.909,65.
Pensione di reversibilità non arriva
La pensione di reversibilità, come anticipato, viene erogata a partire dal mese successivo a quello in cui si verifica il decesso del pensionato.
La procedura di lavorazione, una volta presentata la domanda quindi è di 30 giorni (anche se la legge può stabilire un termine diverso). Qualora sia decorso il termine stabilito e la pensione di reversibilità non sia ancora arrivata, è opportuno rivolgersi allo sportello INPS più vicino per chiedere le ragioni del ritardo o a un patronato per avere assistenza al riguardo.
Quando si perde la pensione di reversibilità
Il diritto alla pensione di reversibilità non sempre è a tempo indeterminato.
Per il coniuge, esso cessa nel caso in cui egli contragga un nuovo matrimonio, con diritto, tuttavia, a due annualità della quota di pensione nella misura spettante alla data delle nuove nozze, una tantum e compresa la tredicesima.
Per i figli, invece, il discorso varia a seconda del titolo in forza del quale questi godono dell'assegno. I figli minori, infatti, cessano di avere diritto alla reversibilità al compimento dei 18 anni, a meno che non siano studenti o studenti universitari, nel qual caso la soglia si eleva, rispettivamente, a 21 anni e a 26 anni di età. I figli inabili perdono il diritto se viene meno il loro stato di inabilità.
Lo stesso discorso fatto per i figli vale per i nipoti.
I genitori, invece, non beneficiano più della reversibilità se conseguono un'altra pensione, mentre i fratelli e le sorelle se conseguono un'altra pensione, contraggono matrimonio o cessano di essere inabili.
Indennità una tantum ai superstiti
L'indennità una tantum è un trattamento che viene erogato in favore dei superstiti di quei soggetti che non hanno ancora maturato il diritto alla pensione, ma che erano assicurati e la cui pensione sarebbe stata calcolata solo con il metodo contributivo.
L'indennità viene corrisposta una tantum e l'importo corrisponde alla pensione sociale in vigore al momento del decesso dell'assicurato, somma che viene moltiplicata per il numero delle annualità di contribuzione che è stata accreditata in favore del lavoratore.
L'indennità viene poi ripartita tra i superstiti (in base agli stessi criteri stabiuliti per la pensione ai superstiti) che presentano i requisiti di legge per aver diritto alla misura. Sono pertanto esclusi, ad esempio, coloro che hanno redditi superiori ai limiti contemplati o che beneficiano di una rendita Inail.
Data: 04/03/2024 08:00:00Autore: Annamaria Villafrate