Il contratto di compravendita e la trascrizione degli atti
Avv. Filomena Chimenti - Ai sensi dell'art. 2643 del Codice Civile "Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili".
- La trascrizione
- Opponibilità degli atti trascritti
- Trascrizione e pubblicità degli atti
- Quando effettuare la trascrizione
- La trascrizione del preliminare
La trascrizione
- I contratti che trasferiscono la proprietà,
- I contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano diritti reali di godimento,
- I contratti che conferiscono alcuni diritti personali di godimento,
- Gli acquisti a causa di morte.
Opponibilità degli atti trascritti
La situazione giuridica dei beni immobili e dei beni mobili registrati risulta indicata nei registri immobiliari, nel pubblico registro automobilistico, nei registri dei compartimenti marittimi, nel registro aeronautico nazionale.
I registri immobiliari sono a base personale: ciò significa che al nominativo di ciascuna persona sono indicati gli atti trascritto a favore o contro. Nei registri deve essere presente la continuità delle trascrizioni, in modo che risulti dai registri, sotto i nomi successivi proprietari di un immobile, una catena ininterrotta di proprietari.
Trascrizione e pubblicità degli atti
Con la trascrizione si attua la pubblicità relativa ad ogni atto di disposizione su beni immobili, e su alcune categorie di beni mobili (navi, autoveicoli, etc) detti, appunto, registrati.
La trascrizione non e' condizione di validità dell'atto, in quanto ogni atto di alienazione di diritti su di un bene immobile o mobile registrato, e' pienamente valido ed efficace tra le parti, anche se non e' ancora stato trascritto.
Ma e' importante, perché, fintanto che non avviene la trascrizione, l'atto non e' opponibile ai terzi.
La trascrizione può essere eseguita solo in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Quando effettuare la trascrizione
La trascrizione deve essere richiesta,
- nel caso di beni immobili, presso l'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari, nella cui circoscrizione si trova il bene.
- nel caso di automobili, deve essere richiesta al pubblico registro automobilistico (P.R.A.).
Poiché la trascrizione ha lo scopo di rendere note tutte le vicende relative al bene immobile o mobile registrato, essa e' inefficace fino a quando non siano stati scritti tutti i precedenti atti di acquisto, modifica o estinzione di diritti relativi al bene.
La trascrizione di immobili viene effettuata a cura del conservatore dei registri immobiliari, mediante deposito di apposita nota in duplice esemplare -nota di trascrizione- e di copia del titolo presso la conservatoria dei registri immobiliari, allo scopo di rendere opponibile nei confronti dei terzi l'atto trascritto.
La trascrizione si può effettuare soltanto in forza di sentenza, di atto pubblico, di scrittura privata autenticata da notaio o accertata in giudizio, e l'obbligo incombe al notaio o ad altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
La trascrizione del preliminare
Inoltre, ex art. 2645 bis, "I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 (…) devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. (…)3. gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare (…)."
L'efficacia della trascrizione è quindi risolutivamente condizionata alla stipula nei tre anni successivi del definitivo o alla proposizione della domanda giudiziale ex art. 2932 (art. 2645 bis, 3° comma), e perde di efficacia anche nel caso in cui il definitivo non sia trascritto entro un anno dalla data prevista nel preliminare per la conclusione del definitivo stesso (art. 2645 bis, 3° comma).
Avv. Filomena Chimenti
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Loc. Drove n. 2/G 53036 Poggibonsi (SI)
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Autore: A.V.