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DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013 , n. 78 : MODIFICHE AL C.P.P..



Dott. Emanuele Mascolo - Pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2013, il Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78, già soprannominato "decreto salva carceri."

Detto decreto prevede delle modifiche al Codice di procedura penale che si riportano testualmente dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Al codice di procedura penale, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente:
«1 -bis . Il giudice stabilisce il luogo degli arrestidomiciliari in modo da assicurare le esigenze di tuteladella persona offesa dal reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguentimodificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4 -bis . Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,lett. b) , quando la residua pena da espiare, computando ledetrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, ilpubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione,previa verifica dell'esistenza di periodi di custodiacautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titoloesecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato disorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazionedella liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianzaprovvede senza ritardo con ordinanza adottataai sensi dell'articolo 69 -bis della legge 26 luglio 1975,n. 354.

La presente disposizione non si applica nei confrontidei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 -bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354.4 -ter .

Quando il condannato si trova in stato dicustodia cautelare in carcere il pubblico ministero emettel'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cuial comma 4 -bis , trasmette gli atti al magistrato di sorveglianzaper la decisione sulla liberazione anticipata.4 -quater .

Nei casi previsti dal comma 4 -bis , ilpubblico ministero emette i provvedimenti previsti daicommi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato disorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole:
«tre anni» sono inserite le seguenti:
«, quattro anni neicasi previsti dall'articolo 47 -ter , comma 1, della legge26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) nella lettera a) , il periodo: «423 -bis , 624,quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicatedall'articolo 625, 624 -bis del codice penale, e per i delittiin cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primocomma, numero 11 -bis ), del medesimo codice, fatta eccezioneper coloro che si trovano agli arresti domiciliaridisposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612 -bis , terzo comma,del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:
«da eseguire,» sono inserite le seguenti:
«e se la residuapena da espiare determinata ai sensi del comma 4 -bis nonsupera i limiti indicati dal comma 5,».


Data: 04/07/2013 01:05:00
Autore: Emanuele Mascolo