MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)
Dott. Emanuele Mascolo - L'art. 2 del D.L. salva carceri (Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78) ha apportato modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).
Si riporta pedissequamente il testo pubblicato in G.U. n. 153/20131.
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate leseguenti modificazioni:a) all'articolo 21, dopo il comma 4 -bis , è aggiuntoil seguente:
«4 -ter . I detenuti e gli internati possono essere assegnatia prestare la propria attività a titolo volontario egratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità infavore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni,le province, i comuni o presso enti o organizzazionidi assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, inquanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
b) all'articolo 47 -ter , sono apportate le seguentimodificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1 -bis , nel secondo periodo, le parole:
“e a quelli cui sia stata applicata la recidiva previstadall'articolo 99, quarto comma, del codice penale” sonosoppresse;
3) il comma 1 -quater è sostituito dal seguente:
«1 -quater . L'istanza di applicazione della detenzione domiciliareè rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzionedella pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazioneal luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia ungrave pregiudizio derivante dalla protrazione dello statodi detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui aiprecedenti commi 1, 1 -bis e 1 -ter è rivolta al magistratodi sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 -bis .»;
4) il comma 9 è soppresso;
c) gli articoli 30 -quater e 50 -bis sono abrogati;
d) il comma 7 -bis dell'articolo 58 -quater è soppresso.
Art. 3.Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3091. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decretodel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5 -bis ,è aggiunto il seguente:
«5 -ter . La disposizione di cui alcomma 5 -bis si applica anche nell'ipotesi di altri reaticommessi da persona tossicodipendente o da assuntore disostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti diquelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) , delcodice di procedura penale.»
Art. 4.Compiti attribuiti al commissario straordinariodel Governo per le infrastrutture carcerarie1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidentedella Repubblica 3 dicembre 2012, registrato allaCorte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglion. 144, che viene integralmente richiamato, le funzionidel Commissario straordinario del Governo per le infrastrutturecarcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre2014 e sono altresì integrate fi no alla medesima scadenzacon i seguenti ulteriori compiti:
a) programmazione dell'attività di ediliziapenitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione,completamento, ampliamento delle strutture penitenziarieesistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggidi servizio per la polizia penitenziaria, al di fuoridelle aree di notevole interesse pubblico sottoposte avincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobilipenitenziari anche mediante acquisizione, cessione,permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovverotramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolatiin un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilitàdello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali,dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o allavalorizzazione al fi ne della realizzazione di strutture carcerarie,anche secondo le modalità di cui alla lettera d) ;
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'AmministrazionePenitenziaria e con il capo Dipartimento per lagiustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governoper le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettered) ed e) , sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzionidi indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissariostraordinario del Governo per le infrastrutturecarcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmenteal Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutturee dei trasporti sull'attività svolta.4. Gli atti del Commissario straordinario del Governoper le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sonosoggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabilenei termini e con le modalità previsti dalla legislazionevigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmenteal Ministro della giustizia ed alla competentesezione di controllo della Corte dei conti una relazionesullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, anorma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno2011 n. 123.5. Gli atti del Commissario straordinario del Governoper le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1,sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap.5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimoCommissario.6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,al Commissario straordinario del Governo per leinfrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente delConsiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamentealle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, esuccessive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidentedella Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decretodel Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012,al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutturecarcerarie è assegnata una dotazione organica diulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivicomprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organicastabilita dal medesimo Commissario. Il personale provenientedalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenziee dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizionedi comando o di distacco, secondo quanto previsto dairispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico eil trattamento economico in godimento con oneri a caricodell'amministrazione di appartenenza. Al fi ne di assicurarela piena operatività della struttura, il medesimoCommissario è altresì autorizzato a stipulare contratti atempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sulcap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimoCommissario.8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziariegià assegnate al Commissario straordinario del Governoper le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibilisul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale delmedesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutturecarcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Autore: Emanuele Mascolo