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Donazione indiretta: la giurisprudenza

Guida pratica alla donazione indiretta e indicazioni della giurisprudenza sulle conseguenze giuridiche anche in caso di successione


La donazione, a mente dell'art. 769 c.c., "è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".
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Il codice civile colloca la donazione fra gli atti a "forma solenne", richiedendo l'atto pubblico a pena di nullità, tuttavia la giurisprudenza, in molteplici occasioni, ha riconosciuto che è possibile ravvisare una causa di liberalità anche in atti diversi, definiti "donazioni indirette" o "liberalitá atipiche", che non necessitano pertanto dell'atto pubblico (salvo che abbiano ad oggetto beni immobili, in tal caso l'atto pubblico e la trascrizione nei registri immobiliari risulteranno necessari per poter opporre il negozio ai terzi).

Le diverse ipotesi di donazione indiretta

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Ad esempio, il preliminare stipulato al solo scopo di arricchire il promissario acquirente, con cui il promittente venditore si obbliga a trasferire un immobile a un prezzo pari al suo valore catastale, costituisce per la giurisprudenza donazione indiretta senza dubbio alcuno, così come l'ipotesi in cui il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita sostituisce a sé un altro soggetto nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un appartamento, fornendogli anche la liquidità per l'acquisto (Cass. 15/12/1984, n. 6581).

Il classico caso dell' acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietá al figlio e riserva di usufrutto a favore degli stessi genitori, costituisce anch'essa una donazione indiretta, per cui il figlio, alla morte dei genitori, diventato nel frattempo pieno proprietario del bene, dovrà conferirlo alla massa ereditaria per dividerlo con gli altri legittimari (Trib. Napoli 31/1/2001).

Anche la rinuncia all'usufrutto se ispirata da "animus donandi", costituisce una donazione indiretta a favore del nudo proprietario, dal momento che, comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo (Cass. 1997 n. 13117).

L'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, invece, costituisce una donazione diretta, poiché la liberalità non è un effetto indiretto ma si profila quale causa stessa stessa dell'accollo, per cui qualora l'atto non dovesse venire stipulato nel rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. sarebbe inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) (Cass. 2006, n. 7507).

Il negotium mixtum cum donatione

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Si è discusso molto in dottrina e giurisprudenza se nel "negotium mixtum cum donatione"sia o meno ravvisabile un'ipotesi di donazione indiretta.

Si tratta, infatti, di un contratto che racchiude in sé sia i caratteri tipici del negozio a titolo oneroso, sia quelli della donazione. Esempio classico è la vendita a un prezzo irrisorio.

Nonostante i contrasti, deve ritenersi che esso rientri nella categoria delle donazioni indirette, con tutte le conseguenze che ne derivano, come la necessità, in sede di successione, di considerare il bene trasferito con tale tipo di negozio all'interno del patrimonio del donante.

Leggi anche Il negozio misto con donazione

Giurisprudenza donazione indiretta

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Si riportano qui di seguito alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione in tema di donazione indiretta:

Cassazione ordinanza del 21/10/2019 n. 26777

L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

Cassazione ordinanza del 18/09/2019 n. 23260

La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.

Cassazione ordinanza del 16/01/2018 n. 886

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

Cassazione sentenza del 25/02/2015 n. 3819

Anche la rinuncia alla quota di comproprietà fatta allo scopo di avvantaggiare gli altri comproprietari può essere considerata donazione indiretta. In tal caso non è neppure necessario la forma dell'atto pubblico normalmente richiesta per la donazione dato che in tal caso il fine della liberalità viene realizzato attraverso il negozio giuridico della rinunzia alla quota.

Cassazione sentenza del 02/09/2014 n. 18541

Si può parlare di donazione indiretta di immobile se viene versata una somma di danaro come mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene. Diversamente si può parlare solo di donazione diretta di denaro anche se questo è stato successivamente utilizzato per l'acquisto di un immobile.

Cassazione sentenza del 20/05/2014 n. 11035

In tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell'edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato può ben essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato - senza che a ciò sia di ostacolo l'operatività dei principi sull'acquisto per accessione -, tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale (nella specie alternativamente indicata dal giudice del merito come appalto o come contratto a favore di terzi) e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante.

Data: 26/10/2019 11:00:00
Autore: Gilda Summaria