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Consulenze on line e privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 1/7 dicembre 2003) ha reso noto di aver autorizzato un'importante casa editrice a trattare dati sensibili relativi anche a opinioni politiche, sindacali, religiose, appartenenza etnica, delle persone che richiedono servizi di consulenza on line, offerti a pagamento, dalla stessa società attraverso siti e pagine web di testate giornalistiche. Nel provvedimento, l'Autorità, oltre ad aver definito quelli che sono i limiti e le garanzie, ha precisato che "medici, avvocati, psicologi, cuochi, architetti, pediatri, dietologi, consulenti del lavoro, consulenti matrimoniali, esperti di moda, personal trainer etc. potranno rispondere a richieste formulate anche per e-mail, ma nel rispetto delle regole indicate" e che "i soggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante e con il consenso degli interessati". Il Garante ha sottolineato che "nel caso poi che la domanda e la risposta dovessero essere inserite, previo consenso dell'utente, negli spazi consultabili liberamente dal pubblico (ad esempio in una rubrica delle domande più frequenti, faq), la società dovrà altresì verificare prima della loro pubblicazione che, oltre al nome e all'indirizzo e-mail dell'interessato, non vi siano altri dati, anche diversi da quelli sensibili, che possano rendere identificabile l'interessato" e che "la società dovrà, inoltre, impartire agli esperti (che vengono designati responsabili del trattamento) precise istruzioni per la verifica della pertinenza ed effettiva necessità dei dati sensibili riportati nei quesiti, ma anche per la loro eliminazione nel caso non fossero necessari. Gli esperti on line dovranno anche controllare che nelle risposte pubblicate non vi sia nessun elemento che permetta di risalire all'identità della persona che ha richiesto la consulenza". Infine, il Garante ha ribadito che le condizioni dettate sia nelle autorizzazioni generali sia in quelle specifiche, devono essere rispettate a pena di sanzione penale. Data: 22/12/2003
Autore: Cristina Matricardi