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Risoluzione per inadempimento di entrambi i contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive



di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. II, 3 luglio 2013, n. 16637. In sede distipula di un contratto preliminare divendita il promittente venditore dichiara la regolarità urbanisticadell'immobile ed il promissario acquirente versa alcune rate di acconto prezzoprima della stipula del contratto definitivo. Il giorno della stipulazione delcontratto definitivo il promittente venditore non consegna la documentazioneurbanistica ed il promissario acquirente, avendo verificato personalmente la regolarità urbanistica dell'immobile,constata che vi sono rilevanti incongruità dello stato di fatto rispetto alleplanimetrie depositate in Catasto (tra cui un mutamento della destinazioned'uso del piano seminterrato). InAppello è stata pronunciata (in mancanza di specifica richiesta delle parti, lequali agivano per una risoluzione per colpa della controparte) la risoluzionedel contratto preliminare per comune volontà delle parti.

La Suprema Corte, inmerito alla risoluzione, hastabilito che, se è pur vero che “ilgiudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate daciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, (…), non potendo pronunciare larisoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilitàdell'esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453 c.c.,comma 2, di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effettirisolutori di cui all'art. 1458 c.c.” è altresì vero che tale principio nonpuò trovare accoglimento nel caso in esame in quanto “la stessa Corte ha accertato l'inadempimento sia del promittentevenditore che del promissario acquirente (…)Ora, (…) la Corte d'appello avrebbedovuto valutare quale dei due inadempimenti si presentava come prevalente: eciò in applicazione del principio secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia dirisoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice dimerito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito alcomportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, inrelazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti(…), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causadel comportamento della controparte e della conseguente alterazione delsinallagma contrattuale”.

Data: 05/08/2013 16:00:00
Autore: C.G.