Corruzione e concussione all'indomani della L.190/2012
di Antonella Aloia - Eccola in tutto il suo splendore. La Legge 6 novembre 2012 n. 190, nota come Legge Anticorruzione, si presenta come il primo tentativo da parte del legislatore di gettare luce su quei delitti rientranti nel "numero oscuro", ossia in quella percentuale di delitti non denunciati e per lungo tempo "sommersi". Ad essere sinceri, il primo passo verso il riconoscimento di una responsabilità a carico delle persone giuridiche, risale al d.lgs. 231/2001, grazie al quale è stata introdotta la responsabilità degli enti per i reati commessi da coloro nei cui ambiti svolgono determinate funzioni. Con la L.190/2012 ci si è spinti oltre, realizzando un significativo passo avanti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Ma vediamo cosa cambia, con particolare riguardo ai reati di corruzione e concussione.Articolo 318 c.p.: precedentemente rubricato "corruzione per un atto di ufficio", adesso "corruzione per l'esercizio della funzione", tale reato verrebbe a configurarsi qualora "il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa". Per alcuni la novella, non particolarmente innovativa, si colloca in perfetta sintonia con quell'orientamento giurisprudenziale che non ritiene necessaria l'individuazione di un atto oggetto del pactum sceleris. Il legislatore poi rinviene la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. già nel momento dell'accettazione: si parla, in termini penalistici, di anticipazione della soglia di reato. La fattispecie di cui all'art. 319 c.p., "corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio", è rimasta inalterata nel suo contenuto se non per un irrigidimento del trattamento sanzionatorio: adesso è prevista la reclusione da quattro a otto anni (in precedenza da due a cinque anni). Con riguardo alla "corruzione in atti giudiziari" ex art. 319ter c.p., nessuna modifica se non, anche in questo caso, per un inasprimento della pena prevista. Qualche novità anche in materia di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" ex art. 2635 c.c., adesso rubricato "corruzione tra privati" che vede un ventaglio più ampio di soggetti attivi del reato, includendo anche "i sottoposti alla direzione o alla vigilanza" di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, qualora, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Viene punito anche il corruttore.
Importanti novità in materia di concussione ex art. 317 c.p. Il comportamento del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Rispetto alla precedente previsione: a) si ha un aumento della pena minima (prima da quattro a dodici anni); b) viene meno, quale soggetto attivo del reato, la figura dell'incaricato di pubblico servizio; c) non si parla più di "induzione" a dare o promettere denaro o altre utilità. In compenso però, il legislatore ha ben pensato di consacrare il comportamento consistente nella "induzione a dare o promettere" in una autonoma fattispecie di reato disciplinata dall'art. 319quater c.p. rubricato " induzione indebita a dare o promettere utilità". Soggetto attivo del reato non è solo il pubblico ufficiale ma anche l'incaricato di pubblico servizio. Ma la vera novità risiede nel secondo comma dell'art. 319quater: "nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni". Dunque il legislatore vuole che venga punito anche l'indotto. Quale la ratio? È possibile ritenere che l'indotto, rispetto al costretto, abbia un margine di scelta maggiore: l'induzione presuppone una velata soggezione psicologica del privato persuaso dal pubblico agente. A differenza della costrizione che consiste in un timore forte ed esplicito da non lasciare alternative al privato, nella induzione la vittima può decidere se aderire alla proposta tacita del pubblico agente. In buona sostanza, può dirsi che nella induzione si ha una "costrizione sfumata" che lascia un margine di scelta al privato.
È evidente che la previsione di questa autonoma fattispecie di reato rende più labili i confini tra corruzione e concussione, il cui discrimine è dato proprio dalla genesi della dazione: se l'iniziativa proviene dal privato ci troviamo dinanzi al reato di corruzione; se la pressione proviene dal pubblico ufficiale è concussione. Ad ogni modo, tra critiche ed encomi, si spera che questo intervento normativo possa tradursi in una importante occasione per contrastare la diffusione di questo male che da troppo tempo interessa con sempre maggiore frequenza la nostra società. Mi ritorna in mente un passo della Bibbia, tremendamente significativo ed estremamente reale il cui messaggio è semplice: la legge del peccato è questa, desiderare il bene ma non avere la capacità di attuarlo. È arrivata l'ora in cui bisogna mettere in pratica ciò che di buono siamo tutti in grado di proclamare, per il bene di tutti. Siamo stanchi di scrivere espressioni quali "auguriamoci" o "speriamo". C'è bisogno di concretezza, in vista di un valore che l'essere umano dovrebbe sempre salvaguardare: la dignità, di ciascuno di noi, cittadini italiani ed europei, di un popolo, di un Paese.
(In omaggio ad una lezione tenuta dall'Avv. Maria Princi) Data: 13/08/2013 11:30:00
Autore: Antonella Aloia