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Il dovere di difesa dell'avvocato



Il Codice deontologico forense Forense all'articolo 11 si occupa del “Dovere di difesa” stabilendo che: “ L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I.  L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II.  Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività ”.
Per esaminare il dovere di difesa è necessario partire dal diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 cost. dove si legge: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
La difesa è un diritto fondamentale, costituisce, infatti, lo strumento attraverso il quale ciascun cittadino può affermare i propri diritti e interessi legittimi e, nel contempo, baluardo contro le limitazioni alla libertà personale e contro possibili angherie dell'Autorità.
Per esercitare tale diritto i cittadini, nella maggior parte dei casi, si rivolgono a noi avvocati in qualità di difensori della persona e dei loro diritti e in virtù del bagaglio di conoscenze e di esperienza  di cui siamo in possesso al fine di renderne effettiva la tutela. Possiamo, quindi, affermare che la funzione dell'avvocato è una funzione di alto valore costituzionale e, proprio per questo, si distingue nettamente da qualsiasi altra attività.
L'avvocato può rifiutare di prestare l'attività difensiva?
Ricordo che la difesa è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, per cui per "rifiutarla" bisogna avere un buon motivo (ad es. una grave inimicizia con l'indagato-imputato, ovvero casi di incompatibilità o impedimenti professionali), ma mai e poi mai possono costituire giustificazioni le proprie sensazioni, vale a dire antipatia personale, efferatezza del crimine…

Ai sensi dell'art. 11 Codice deontologico forense, l'avvocato è chiamato a svolgere l'attività difensiva. Tutti hanno diritto ad essere difesi; difatti l'imputato, come si legge nel comma 1, dell'art. 97 codice di procedura penale, che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è sprovvisto è assistito da un difensore di ufficio.
Chi è il difensore d'ufficio?
Giova osservare  che il difensore d'ufficio non è ben visto dal cittadino; infatti, viene considerato come un professionista che ha poca preparazione e volontà: insomma poco abile a svolgere l'attività difensiva. In realtà non è assolutamente così!!! Il legale d'ufficio ha l'obbligo, al pari del legale di fiducia, di esercitare la propria attività difensiva in piena autonomia ed indipendenza e nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.
E' compito dei Consigli dell'Ordine Forense, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predisporre l'elenco dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, sono indicati ai fini della nomina.
Il comma 5 dell'articolo 97 del codice di procedura penale stabilisce, altresì, che “Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.”.
Dalla lettera della norma si desume che il difensore o avvocato d'ufficio ha, dunque, il dovere di svolgere l'attività difensiva che gli viene richiesta, obbligo che viene ribadito anche sul piano deontologico.
Il primo canone complementare dell'articolo 11 del Codice deontologico forense prevede che l'avvocato nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, far presente all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia. Deve, altresì, informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio per legge deve essere retribuito.

Quanto sancito dalla disposizione non necessita di alcun chiarimento. Appare, invece, palese quale sia la ratio della disposizione, ossia quella di sollecitare il professionista-avvocato ad instaurare un rapporto di trasparenza con la persona difesa. Difatti, l'avvocato deve far presente alla persona che ha bisogno di essere difesa che ha la facoltà di scegliersi un difensore di fiducia. Molto spesso ci troviamo di fronte a persone inesperte che non valutano la possibilità di nominare un difensore di fiducia in quanto convinte di essere tenute ad avvalersi della attività difensiva dell'avvocato d'ufficio, ossia dell'attività difensiva di un avvocato scelto arbitrariamente da persone terze impedendone, così, la libera scelta.
Noi avvocati, dunque, siamo tenuti, nel rispetto del principio di trasparenza, ad informare i nostri assistiti che anche l'avvocato nominato d'ufficio deve essere retribuito evidenziando loro che il patrono ufficioso non svolge l'attività difensiva pro bono. E' bene, dunque, osservare che il difensore d'ufficio ha diritto a ricevere il pagamento di tutte le competenze relative all'attività professionale svolta fino alla cessazione delle sue funzioni; il suo ufficio cessa nel momento in cui avviene la nomina del difensore di fiducia.
Il secondo canone dell'art. 11 Codice deontologico forense stabilisce che l'avvocato che rifiuta senza motivo di prestare attività di gratuito patrocinio o faccia richiesta al cliente di un compenso per la prestazione di tale attività commette un' infrazione disciplinare.
La normativa sul patrocinio a spese dello Stato prevede che la persona ammessa al beneficio ha piena  libertà di scegliere il proprio difensore tra quelli che fanno parte di elenchi formati, stanti determinati requisiti, presso i Consigli degli Ordini. L'avvocato che, iscritto negli elenchi dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, senza giustificato motivo, rifiuti l'assunzione della difesa della persona che a buon diritto lo richieda, per essere stata ammessa a godere di tale beneficio, porrebbe in essere un comportamento contrario al canone deontologico che stiamo esaminando.
Assicurando il legislatore, anche ai non abbienti tale diritto, si vuole impedire, fra l'altro, che l'impossibilità di fare valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di ingiustizia arbitraria e privata: il nostro ordinamento vieta espressamente  il ricorso alla " c.d. giustizia privata", ritenendo questo modus agendi  così grave da essere qualificato reato. Infatti, l'articolo 392 del Codice Penale punisce chi "[…]potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo […]".  E' importante, quindi, essere sicuri che il legale che avete scelto dia garanzia di saper il proprio mestiere e, soprattutto, sia abile a spiegare la complessità della questione trattata, i problemi e i rischi di un eventuale causa, civile o penale che sia: deve essere trasparente! L'avvocato non deve promettere mai risultati: l'obbligazione dell'avvocato, sia per la sua attività stragiudiziale, che per quella giudiziale, è un'obbligazione di mezzi non di risultato.
Così, concludo: l'avvocato è l'uomo-professionista che ha il dovere di difendere e, per quanto gli è possibile, di raggiungere quella tanto desiderata Giustizia!!!
Data: 17/08/2013 11:00:00
Autore: Avv. Luisa Camboni