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Cassazione: la pensione dell'ex dipendente pubblico è pignorabile nei limiti del quinto solo per la quota eccedente le spese di mantenimento



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18755 del 7Agosto 2013. Limiti allapignorabilità della pensione di ex dipendenti pubblici ai sensi del T.U.sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni deidipendenti delle pubbliche amministrazioni (Dpr 180/1950) – normativa modificatadalla pronuncia di incostituzionalità n. 506/2002. Il Tribunale di primo gradoha accolto l'opposizione all'esecuzioneproposta da un pensionato, ex dipendente pubblico, rilevando come ilpignoramento presso terzi a cui era stato sottoposto ledesse la c.d. quota di “minimo vitale” rappresentata dalla sua pensione. Il giudice diprimo grado ha dichiarato pignorabilenei limiti del quinto soltanto la quotaeccedente tale quantificazione. Ritenendosileso dalla decisione del Tribunale, il pensionato ricorre in Cassazione denunciandoviolazione di legge: il giudice del merito avrebbe errato nella propriastatuizione poiché avrebbe dovuto considerare la pensione interamente non pignorabile.

La Suprema Corte fornisce interpretazionedella normativa in oggetto spiegando come il legislatore abbia operato un contemperamento di interessi: da unaparte, quello di garantire al debitore quel minimo di entrata economicanecessaria al mantenimento personale; dall'altra, la soddisfazione deicreditori. Da ciò deriva la corretta interpretazione ed applicazione deldiritto da parte del giudice del merito, che ha logicamente motivato la suadecisione e proceduto al calcolo della quota di pensione residua ritenutapignorabile. Il ricorso viene quindi rigettato, enunciando la Cassazione ilprincipio per cui “(…) è assolutamenteimpignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati,la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare alpensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita ed è pignorabile nei solilimiti del quinto la residua parte, dovendo inoltre ritenersi che l'indaginecirca la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria perassicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come talelegittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con lesole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, indifetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione selogicamente e congruamente motivata”.

Data: 26/08/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi