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Cassazione: quando cessa il dovere di mantenere il figlio maggiorenne?



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 20137 del 3 Settembre 2013. Importantepronuncia della Suprema Corte che conferma il proprio orientamento in materiadi dovere genitoriale al mantenimentodei figli che hanno conseguito la maggioreetà. Nel caso di specie una donna agisce avverso il proprio padre naturale,il quale all'epoca della nascita aveva declinato il riconoscimento. Ilresistente viene riconosciuto dal Tribunale come padre naturale e condannato alpagamento di una quota mensile a favore della figlia a titolo di mantenimento,oltre a concedere alla stessa l'aggiunta del cognome paterno accanto alproprio. L'importo mensile, relativamente consistente, era stato calcolato dalgiudice del merito sulla base della perditadi chance che la figlia avrebbe subito, poiché non inserita in uno sfondofamiliare particolarmente agiato quale è quello del padre naturale. Talesentenza veniva confermata anche in secondo grado.

Avversotale pronuncia propone ricorso il soccombente, lamentando l'imputazione di taleimporto mensile – a suo dire illegittimo poiché già da tempo la figlia, all'epocadell'appello ventottenne, godeva di proprioreddito idoneo a renderla autonoma – alla sola circostanza di perdita dichance. Denuncia inoltre violazione di legge poiché il giudice d'appelloavrebbe confermato l'onere della prova a suo esclusivo carico (il padre avrebbedovuto provare l'inidoneità del reddito della figlia, e non viceversa).

LaSuprema Corte accoglie il ricorso. Essa chiarisce infatti come domanda di risarcimento del danno e domanda di mantenimento sianosostanzialmente differenti ed indipendenti; il giudice del merito avrebbeerrato nell'attribuire tale onere basandosi sul fatto che la figlia avrebbedovuto rivestire posizione lavorativa di rango più elevato e maggiormenteremunerativa, travisando l'interpretazione stessa dell'istituto delmantenimento. Ricorda infatti la Corte che “ildovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligodi corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all'attodel conseguimento, da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienzaeconomica consistente nella percezione di un reddito corrispondente allaprofessionalità acquisita in relazionealle normali e concrete condizioni di mercato”. Status nella specieraggiunto dalla controinteressata.

Data: 10/09/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi