Cassazione: quando è possibile costruire in deroga alle distanze minime?
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezioneseconda, sentenza n. 20850 dell'11 Settembre 2013. In tema di rispettodelle distanze tra edifici e delle servitù di veduta,circostanze regolate dagli artt. 900 e e ss. del codice civile (inparticolare, nel caso in esame, dall'art. 907) l'interessato –condannato in primo ed in secondo grado alla rimessione in pristinodei locali oggetto di opera di sopraelevazione edilizia nonché alrisarcimento del danno – propone ricorso in Cassazione contestandol'errata interpretazione e la mancata applicazione della legge122/1989, c.d. Legge Tognoli.
Il legislatore storico èintervenuto con tale normativa al fine di agevolare la costruzionedi aree destinate ad autorimessa. In base a tale legge, infatti,sarebbero derogabili le distanze minime tra edifici garantitedal codice civile. La Suprema Corte interviene tuttavia al fine didelimitare la portata applicativa di questa legislazione,supportando l'interpretazione già correttamente fornita dal giudicedel merito. “Nel caso di specie è pacifico (…) chel'autorimessa è stata realizzata non già nel sottosuolodell'edificio né nei suoi locali a piano terreno (come sarebbeconsentito dalla legge in questione) bensì in area pertinenzialeall'immobile; in tale ipotesi, qui ricorrente, la deroga agliobblighi di distanza è consentita solo se l'autorimessa èrealizzata nel sottosuolo”. L'autorimessarealizzata dal ricorrente ha carattere di sopraelevazione. Proseguela Corte confermando che “il dettato normativo è chiaroe univoco e, proprio perchè introduce norma eccezionale derogatoriarispetto all'ordinaria disciplina delle distanze, non ne è legittimaalcuna interpretazione estensiva”.
Concludela Cassazione rilevando quale fosse l'intenzionedel legislatore storico.“La Legge Tognoli, se pure è rivolta a favorire larealizzazione di autorimesse, è contestualmente intesa a fare salvol'aspetto esteriore e visibile del territorio, nel senso diconsentire la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al pianoterreno di un fabbricato preesistente, proprio perchè, ubicate neimodi previsti dalla legge, tali strutture non comportano alterazionivisibili del territorio”. Per tali motivi, il ricorso vienerigettato.
Data: 16/09/2013 08:56:00Autore: Licia Albertazzi