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Cassazione: mantenimento del figlio va rapportato alle prospettive di vita legate al livello economico sociale del genitore



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 21273 del 18 Settembre 2013. Inmateria di revisione dell'importo dell'assegno familiare, aseguito di modifica intervenuta per opera della Corte d'Appellopropone ricorso il genitore della minore condannato a corrispondereperiodicamente un importo maggiore rispetto a quello liquidato dalgiudice di primo grado. L'interessato ricorre in Cassazionedenunciando violazione di legge e difetto di motivazione: il giudicedel merito, nel ricalcolare la quota dovuta, si sarebbe infattisoltanto basato sulla differenza di reddito intercorrente tra ilproprio e quello del genitore affidatario, senza tenere adeguatamenteconto del concreto interesse e delle necessità delminore.

Esordisce la SupremaCorte ricordando come sia principio generalmente riconosciuto“l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attivitàlavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimentodei bisogni dei figli minori, in proporzione alle propriedisponibilità economiche”. Sulla base di talecriterio “il giudice può disporre, ove necessario, lacorresponsione di un assegno periodico, al finedi realizzare tale principio di proporzionalità,e nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deveconsiderare le attuali esigenze del figlio, chesi concretizzano in bisogni, abitudini, legittimeaspirazioni del minore, ein genere nelle sue prospettive di vita,le quali non potranno non risentire del livelloeconomico-sociale in cuisi colloca la figuradel genitore”. Tale valutazione è lasciata alla pienadiscrezionalità dell'organo giudicante, vincolato soltanto allaragionevolezza ed alla logicità della motivazione che, nel caso dispecie, secondo la Cassazione sussistono. La notevole disparitàeconomica esistente tra genitori tanto è bastata a fondare ed alegittimare la decisione della Corte d'appello di aumentare la sommaperiodica a carico del genitore benestante. La Suprema Corte rigettacosì il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Data: 01/10/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi