Alcool e droga alla guida: le inspiegabili differenze sanzionatorie
di Marco Massavelli - All'attenzionedei lettori si vuole porre una questione giuridica particolare,concernente una disparità di trattamento di casi uguali, da partedel Legislatore, che potrebbe essere anche oggetto di richiesta diintervento da parte della Corte Costituzionale. Ci si riferisce, inparticolare, a due norme del codice della strada, gli articoli 186(guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guidain stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanzestupefacenti).
Dallalettura di tali disposizioni normative si evince, per quanto qui diinteresse, che:
l'articolo 186 sanziona la guida in stato di ebbrezza alcolica con:
sanzione amministrativa pecuniaria - lettera a)
sanzione penale - lettere b) e c)
l'articolo 187 sanziona la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con sanzione penale.
“Salvoche il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiutodell'accertamento di cuiai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui alcomma 2, lettera c).
Lacondanna per il reato di cui al periodo che precede comporta lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca delveicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2,lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea allaviolazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensionedella patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga avisita medica secondo le disposizioni del comma 8.
Seil fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anniprecedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida aisensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.
L'articolo186, quindi, sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti(comma 7) con la sanzione penale ("le pene") prevista dalcomma 2, lettera c) (che riguarda la c.d. ebbrezza grave). Lacondanna per il reato di cui al periodo che precede (siribadisce così che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cuiall'articolo 186 è reato!!!)comporta la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi adue anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità eprocedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicoloappartenga a persona estranea alla violazione. L'articolo187, comma 8, come modificato all'articolo 5 del decreto legge 3agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,sanziona la stessa fattispecie del rifiuto stabilendo che:
"Salvoche il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamentodi cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto allesanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con laquale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordinache il conducente si sottoponga a visita medica ai sensidell'articolo 119".
Sinotino le differenze:
l'articolo 186 ritiene il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica, un reato, salvo che il fatto concreto costituisca più grave reato;
l'articolo 187 stabilisce che il rifiuto è soggetto alle sanzioni (da intendersi amministrative), salvo che il fatto costituisca reato: se il rifiuto fosse stato da considerarsi reato, il legislatore avrebbe utilizzato la stessa terminologia dell'articolo 186 (salvo che il fatto concreto costituisca più grave reato).
Perconcludere, quindi, a meno che non si voglia intendere la locuzione"sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7" contenutanell'articolo 187, comma 8, come comprensiva di tutte le sanzioni,penali e amministrative ivi previste, dobbiamo, quindi, evidenziare,come uno stesso fatto (il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti perla verifica dell'eventuale stato di alterazione da alcool o droga)venga sanzionato in maniera totalmente diversa, ritenendolo, per unverso, reato, e per un altro, mero illecito amministrativo.
Data: 01/10/2013 16:30:00Autore: C.G.