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Le regole del licenziamento: la disciplina delle comunicazioni ai sindacati



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 21910 del 25settembre 2013. Deveritenersi legittimoil licenziamento collettivoladdove l'avvio della procedura sia stato comunicato alle solerappresentanze sindacali unitarie (RSU) e non anche a tutte le siglesindacali presenti nell'unità produttiva, rilevando la sceltadell'azienda sul piano della condottaantisindacalema non sul piano della nullità della proceduta per la mancatapartecipazione di tutti i rappresentanti interni dei lavoratori. Loha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 25settembre 2013, n. 21910.

LaSuprema Corte osserva che la consultazionedelle RSUnon implica quello con tutte le sigle sindacali presenti nell'unitàproduttiva. La legge 20 maggio 1970, n. 200 devolveva i dirittisindacali posti nel Titolo III della stessa legge alle rappresentanzesindacali aziendali costituite nell'ambito delle confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché alleassociazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni marisultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provincialidi lavoro applicati nell'unità produttiva. La norma risultavafondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacaleperché era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni deilavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dalsindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelleassociazioni, per le quali la stipula di contratti “nazionali oprovinciali” dimostrava nei fatti una non marginale capacità diconsenso in non ristretti ambiti territoriali. Su tale normativa si èinnestata la disciplina sulle RSU, previste dal Protocollo di IntesaTrilaterale del 23 luglio 1993 che dispone che le organizzazionifirmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistanoil diritto di promuovere la formazione delle RSU e di parteciparealle relative elezioni, e che contempla che le RSU subentrino alleRSA nella titolarità dei diritti, dei permessi e delle libertàsindacali del Titolo III dello Statuto nonché nella titolarità deipoteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.


Data: 28/09/2013 07:00:00
Autore: C.G.