Il processo tributario e la difesa del fisco
Dr. Vincenzo Pisapia - Offensiva della Cassazione afavore del fisco. Il messaggio ormai è chiaro: i giudici della sezione tributaria di Piazza Cavour sisentono i custodi delle ragioni dell'erario, quasi la longa manus dell'Amministrazionefinanziaria. Basta scorrere alcune dellepiù innovative sentenze degli ultimi mesi per rendersene conto. Si inventanonuove figure giuridiche, si interpretano le norme in modo elastico, si edificanonuovi principi. Ma sempre per tutelare le pretese del fisco. Così inizia l'articolo apparso on line “Cassazione,offensiva pro fisco” di Marino Longoni, pubblicato su Italia Oggi del 28 ottobre2013.
Quanto asserito viene puntualmente dimostrato; infatti, con l'invenzionegiuridica, resa nota nel testo della sentenza del 2008 pronunziata dallesezioni unite, dello “abuso di diritto”,è stata istituita, - come chiaramente precisato dal Longano – una nuovaprocedura con l'abbandono del dirittopositivo e la invenzione di “una normaricavandola dai principi della Carta suprema per punire l'indebito risparmio diimposta.”
Con l'occasione, si evidenzia che analizzando una modifica apportata altesto di legge, è stata inventata una nuova definizione di legge di interpretazione autentica, prescindendo dalla solitaverifica dell'unico significato del testo di legge da interpretare e dalla struttura dellanuova norma da cui deve risultare chiaramente che trattasi di interpretazioneautentica. Infatti, nel 2009, la sezione quinta interessata a pronunciarsi in ordinealla modifica apportata alla legge finanziaria del 1992 e precisamente al testo dell'art. 57, c. 2 secondoperiodo, modificato - dopo la reiterazione di molti decreti legge - , con l'aggiuntanel testo della parola < accertamento>, definiva legge di interpretazione autentica il decreto legge convertito,così precisando:
“Ne consegue che la modifica successiva del testo di legge, con la menzione esplicita dell'accertamento, non ha valore costitutivo, ex novo, ma semplicementedi interpretazione autentica, all'unico fine di evitare la insorgenza di controversiebasate su tale apparente aporia testuale, e pertanto ha natura retroattiva,come nuova esplicitazione del testo.”
In verità, in precedenza si nutrivano perplessità sulla costituzione dei collegigiudicanti delle commissioni tributarie perché composti per due terzi digiudici non togati e si confidava molto nei collegi interessati a trattare questionidi legittimità.
In relazione a tanto, si reputa indispensabile ed urgente l'adozione diprovvedimenti idonei a realizzare nel contenzioso tributario ii rispetto dellaCarta Costituzionale e dello Statuto dei diritti del contribuente.
Dr. Vincenzo Pisapia
Data: 30/10/2013 10:00:00Autore: Dr. Vincenzo Pisapia