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Cassazione: niente attenuanti a chi spara al gatto del vicino.



di Licia Albertazzi - Corte di CassazionePenale, sezione terza, sentenza n. 44422 del 4 Novembre 2013. Uccideil gatto del vicino con un colpo di carabina poiché l'animalelo infastidiva. Nel casoin oggetto, dalla fattispecie chiara ed incontrovertibile, oltreall'integrazione del reato di maltrattamentodi animali previstodall'art. 544 del codice penale, la Suprema Corte ha altresìravvisato la presenza dell'aggravantedella non necessità dellacondotta, pur prendendoin considerazione l'ipotesi di “una reazionedell'imputato a situazione di fastidio”.Al contrario la difesa dell'imputato ricorrente si basava sullacircostanza dell'occasionalitàdella condotta: aprescindere dal danno e dai comportamenti tenuti dall'animale,quand'era in vita, controparte non avrebbe saputo dimostrare laripetitività dell'atto offensivo, non potendo di conseguenza ilgiudice ragionevolmente prevedere un probabile ripetersi delcomportamento doloso.

Diopinione diametralmente opposta è tuttavia la Cassazione, la quale,seppur non raggiunta piena prova, dagli elementi emersi nel corso delgiudizio ha ravvisato un aggravarsi in crescendo dell'atteggiamentodi ostilità covato dall'imputato nei confronti dell'animale,culminato nel suo provocato decesso. Spiega la Corte che il giudicedel merito “ha complessivamente ricostruito il fattonella prospettiva di una ripetizione di condotte aggressiveche hanno in ultimo condotto alla morte di un animale”. Seppur limitandosi ad un pena pecuniaria, viene quindi confermatal'ammenda di settemilaeuro già irrogata dalgiudice del merito, senza alcuna possibilità di applicazione diattenuanti di sorta.

Data: 06/11/2013 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi