Comunione legale: si può pignorare il computer del coniuge?
di Licia Albertazzi - L'art. 2740 del codicecivile esprime uno dei principi generali alla base dell'interosistema normativo: quello per cui il debitore è chiamato arispondere delle obbligazioni contratte con i propri beni presenti efuturi. Tuttavia la legge, agli articoli 514 (cose mobiliassolutamente impignorabili), 515 (cose mobili relativamenteimpignorabili) e 516 (cose pignorabili in particolari circostanze ditempo) c.p.c., pone limiti ben precisi alla pignorabilità deibeni. Ciò al fine di tutelare al meglio le esigenze sia delcreditore che del debitore, di modo che, in situazioni particolari,gli interessi contrapposti trovino un comune equilibrio.Inoltre, nel caso in cui il pignoramento ricada su beni facenti partedi una comunione legale, occorre previamente verificare chenon vi siano circostanze ostative al pignoramento stesso, come, adesempio, il fatto che il bene pignorato non sia idoneo a ricadere incomunione.
Nel caso specifico, ci sichiede se possa risultare pignorabile il personal computeracquistato dal coniuge non debitore in regime di comunionelegale dei beni. In questo caso ci si trova di fronte a duequestioni distinte:
Il pc acquistato dal coniuge estraneo al debito rientra nella comunione dei beni?
E, se sì, il pc in quanto tale è pignorabile?
In primo luogo, occorrefar riferimento alle modalità di acquisto del pc: se comprato incostanza di matrimonio, il coniuge non debitore dovrebbe dimostraredi aver acquistato lo stesso utilizzando fondi propri nonchéprovare che il pc è stato – ed è – utilizzato soltanto permotivi strettamente personali e, proprio per questo (oltre cheper la natura del bene stesso) l'uso per l'altro coniuge nesarebbe precluso. Nel caso in cui in concreto il pc costituiscaun oggetto personalissimo – dunque, per lo stesso motivo,nemmeno rientrante nell'ambito della comunione legale - sarebbeassolutamente impignorabile anche ex art. 514 c.p.c. Occorretener presente che la categoria di beni di cui all'articolo appenacitato è tassativa, cioè non suscettibile di interpretazioneanalogica.
In riferimento allaseconda problematica, mancando la prova di cui sopra, occorreràvalutare se tale strumento sia utilizzato per scopi personalioppure sia strettamente indispensabile per l'eserciziodi un mestiere o di una professione (ex art. 515 co3 c.p.c.); inquesto secondo caso, la pignorabilità potrebbe risultarne esclusaoppure limitata ad un quinto del valore totale del bene.
Nel caso in cui non siverifichi alcuna delle precedenti ipotesi il bene colpito dalpignoramento sarà sottratto alla comunione dei beni saràvenduto nella sua interezza e la metà del suo valore riservata alconiuge avente diritto.
Data: 18/11/2013 16:00:00Autore: Licia Albertazzi