L'istituzione del giudice di pace
L'istituzione del giudice di pace
Sommario: 1. Introduzione – 1.2. L'istituzione del giudice di pace – 1.3. Le norme penali – 1.3.1. Principio di legalità ( o di riserva di legge)– 1.3.2. Principio di irretroattività – 1.3.3. Principio di determinatezza (o di tassatività) – 1.3.4. Divieto di analogia – 1.4. L'interpretazione della legge penale – 1.5. I reati di competenza del giudice di pace – 1.6. L'applicazione delle norme del codice di procedura penale nel procedimento davanti al giudice di pace.
Bibliografia: Antolisei 1994; Fiandaca-Musco 2001; Mantovani 2001; Marinucci-Dolcini 2001; Cadoppi-Veneziani 2002; R. Garofoli 2003; Romano 2004; Ruggiero 2004; Leanza-Vairo 2005; V. Garofoli 2005; Delpino 2006; Pagliaro 2007.
1.1. Introduzione
Legislazione: L. 21.11.1991, n. 374; L. 24.11.1999, n. 468; D.Lgs. 28.8.2000, n. 274; Cost. art. 25; Cost. art. 111; c.p. art. 199; art. 12 disp. preliminari.
Con la legge n. 374/91 è stata introdotta nell'ordinamento italiano la figura del giudice di pace, cui sono state attribuite competenze in materia civile e penale (art. 1). Ma mentre per le competenze civili l'istituto è diventato operativo nel 1995, per quelle penali l'operatività ha dovuto attendere un certo tempo, in quanto i governi succeduti nel tempo non hanno esercitato la delega.
In verità, già la legge 21 novembre 1991, n. 374, aveva previsto (artt. 35-38) la delega al Governo per l'attribuzione della competenza penale, ma, per l'ostilità degli ordini forensi, tale delega, più volte rinnovata, non è stata mai attuata, scadendo definitivamente il 30 dicembre 1994. Successivamente, con la legge 24 novembre 1999, n. 468, il legislatore ha riaffermato la sua volontà di rinnovare la delega che è stata, poi, attuata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Il giudice di pace penale ha iniziato a svolgere le sue funzioni dal 1° gennaio 2002, grazie all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 274/2000.
E', quindi, necessario visitare tale decreto legislativo per comprenderne le finalità.
1.2. L'istituzione del giudice di pace penale
L'art. 1 del d. lgs. N. 274/2000 recita: “Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;
b) il giudice di pace”.
L'attribuzione della competenza penale al giudice di pace risponde, come è stato dichiarato nella Relazione al d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, alla volontà del legislatore di porre in essere un nuovo modello di giustizia penale finalizzato a risolvere i micro-conflitti sociali attraverso l'istituto della conciliazione.
Difatti, il legislatore, nell'emanare le norme sulla competenza penale del giudice di pace, si è ispirato a quella parte della dottrina secondo la quale la pena deve svolgere una funzione diretta a ridurre le probabilità che vengano commessi nuovi reati non solo con la neutralizzazione del reo attraverso l'istituto della detenzione ma anche con la sua rimoralizzazione, conferendo così al sistema sanzionatorio una funzione eminentemente educativa, almeno in ordine ai reati minori.
E', questo, un indirizzo non isolato, che trova la sua origine in autorevoli studiosi, i quali sostengono apertamente la tesi di una cultura pedagogica del diritto penale, che va sempre più diffondendosi in vasti strati dei cultori del diritto.
Si delinea, pertanto, una disciplina inerente la competenza penale del giudice di pace incentrata sulla figura di un giudice “conciliatore”, in grado di perseverare quel duplice obiettivo di garantire una risposta efficace dell'ordinamento, anche in presenza di reati non gravi (espressione di micro-conflittualità tra privati), e di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali.
Un giudice portatore, in limine litis, finanche di una cultura pedagogica del diritto penale, poiché investito di un ruolo di mediazione dei micro-conflitti individuali del diritto penale (V. Garofoli 2005, 89 ss.).
Altri studiosi hanno confermato che la competenza penale del giudice onorario risponde all'esigenza di ricercare “strategie e forme sanzionatorie che trascendono la tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità” (G. Fiandaca, La deflazione del dibattimento, in AA. VV., La giustizia del cittadino, in I Quaderni di Info 1998, 158).
Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale le sanzioni penali, a differenza di quelle extrapenali, incidono sull'animo del condannato e sono, pertanto, finalizzate alla sua rieducazione (Corte cost., 25.10 1989, n. 487).
Né va dimenticato che ulteriori limiti sostanziali vengono costituzionalmente imposti al legislatore, quale, fra i tanti, quello, fondamentale, della finalità educativa della pena (ex art. 27, terzo comma, Cost.): anch'esso fonda e nello stesso tempo limita l'intervento penale (Corte cost., 25.10.1989, n. 4879).
Per contro, un luogo comune è quello secondo il quale l'attribuzione al magistrato onorario di specifiche competenze penali risponda unicamente all'esigenza di alleggerire il carico di lavoro che grava sui magistrati professionali. La stessa relazione allo schema di decreto legislativo concorre a rafforzare questo convincimento, quando dice: “Alla nuova disciplina non è estraneo infatti un intento di tipo deflattivo. Il giudice di pace si vedrà investito della conoscenza di un numero non trascurabile di reati, molti dei quali segnati da una considerevole ricorrenza statistica; con ciò alleggerirà il carico dei tribunali di compiti spesso relegati ai margini dell'attività giurisdizionale, a causa dell'eccessiva mole di lavoro” (Relazione, 1).
Ma tale convinzione, in vero molto diffusa negli operatori della giustizia e negli stessi giudici di pace, alla luce di quanto appena detto sulla funzione educativa della norma, va ridimensionata.
Il legislatore, infatti, non si è proposto solo questo fine, ma ha voluto sperimentare un nuovo modo di attuare l'ordinamento penale che, come molti sanno, non ha come unico scopo quello della repressione ma anche del recupero sociale del reo attraverso una figura di magistrato che, nello svolgimento delle sue funzioni, “vedrà peraltro accrescere la sua vicinanza al corpo sociale”.
La sperimentazione, ovviamente, comporta dei rischi, per cui si è voluto iniziarla con i reati di minore gravità, conferendo al giudice di pace il compito di promuovere la conciliazione tra i soggetti interessati (imputato e parte lesa), in modo che il reo, rendendosi conto del danno arrecato alla comunità con il suo comportamento, faccia ammenda e si proponga di non incorrere più nell'errore (cosiddetta risocializzazione del reo).
Ovviamente, quella del recupero del reo non è una funzione sorta spontaneamente negli ordinamenti occidentali, ma è una conquista che è maturata nel corso dei secoli. Non va dimenticato, infatti, che la pena è stata considerata, per lungo tempo, come strumento meramente punitivo, teso a infliggere una sofferenza all'autore del reato (quia peccatum est) e a scoraggiare altri dal commetterne (ne peccetur).
La pena – la più dura e distruttiva sanzione utilizzabile dal legislatore – è ciò che caratterizza il diritto penale rispetto agli altri settori dell'ordinamento.
Fino a due secoli fa – dunque, non soltanto nel medioevo, ma ancora ai tempi di Beccaria – il catalogo delle pene era un insieme di incredibili atrocità: annoverava fra l'altro la pena di morte, da eseguirsi con modalità diverse, ma sempre efferate (il condannato poteva essere squartato, arrotato, sepolto vivo, impalato, lasciato morire di fame, messo al rogo, immerso in acqua bollente, etc.); la galera o pena del remo (lavoro forzato ai remi delle navi); pene infamanti (berlina, gogna, colonna, etc.); la confisca totale dei beni.
Fu la sadica crudeltà di questi ‘supplizi' a provocare , soprattutto in Italia e in Francia, la sdegnata reazione degli Illuministi, incarnata soprattutto dall'opera di Beccaria “Dei delitti e delle pene”; si invocò l'abolizione della pena di morte, delle pene corporali e delle pene infamanti e la loro sostituzione con pene ‘più miti', come i lavori forzati e la pena detentiva, nonché la previsione di pene pecuniarie meno devastanti della confisca totale dei beni del condannato, presente nel diritto penale dell'Anciem régime (G. Marinucci-E. Dolcini 2001, 5).
A rafforzare la tesi in ordine alla finalità del recupero del reo attraverso la mediazione del giudice è intervenuto, con una propria decisione, anche il Consiglio europeo.
La nostra Costituzione ha fatto propria la tesi di quella parte della dottrina che, pur attribuendo alla pena il carattere afflittivo, ne esalta, però, la funzione di recupero del reo. Il comma tre dell'art. 27 Cost., infatti, è molto chiaro al riguardo: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
1.3. Le norme penali
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25, comma 2, Cost.).
“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti” (art. 199 c.p.).
Abbiamo volutamente inziato il discorso sulle norme penali con le enunciazioni che precedono a significare che il diritto penale italiano si ispira a principi democratici ineludibili. Infatti, le norme penali descrivono i comportamenti e le attività da considerare reati e, perciò, suscettibili di essere sanzionati.
Per effetto del dettato costituzionale la fonte delle norme penali non può essere che la legge statale, in quanto la potestà incriminatrice appartiene in via esclusiva allo Stato.
Il principio per il quale unica fonte del diritto penale è la legge va chiarito non tanto nella sua generale ratio di garanzia quanto, e particolarmente, nell'oggetto della medesima.
Per vero, è stato già adeguatamente posto in luce che ratio della riserva di legge penale è la tutela della libertà e dei beni fondamentali dei singoli soggetti, anche se è stato sottolineato soprattutto l'aspetto negativo della riserva stessa, e cioè l'esclusione di possibili arbìtri da parte di altri poteri dello Stato.
Senonché, le sottolineature della dottrina, relative ai temi attinenti alla natura (assoluta o relativa) della riserva, ossia attinenti alle relazioni tra legge dello Stato e atti statali subordinati, nella gerarchia delle fonti, alla stessa legge, non sono sufficienti a risolvere il diverso tema delle relazioni, in sede di riserva di legge penale, tra legge dello Stato e legge regionale, tenuto soprattutto conto che l'art. 25, secondo comma, Cost., fa riferimento, genericamente, alla e che dottrina e giurisprudenza hanno posto in luce che la legge regionale non può essere ritenuto atto subordinato a quella statale.
Soltanto l'ulteriore chiarimento in ordine, soprattutto all'aspetto sostanziale, positivo della riserva di legge penale può offrire sufficienti spunti per convenientemente risolvere il tema che in questa sede occupa la Corte. Precisando, infatti, che la Costituzione, nel riservare al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri sostanziali di scelta e fissa precise direttive di politica criminale, è agevole ritenere la sede dei consigli regionali non idonea a valersi di tali criteri ed a realizzare le predette direttive.
Il punto di partenza è, pertanto, costituito dal significato positivo del principio di riserva di legge penale: se, infatti, quest'ultimo, nella Costituzione, non fosse mezzo per adeguate, ben definite e, pertanto, limitate scelte criminalizzatrici, non sarebbe in grado di costituire strumento d'effettiva ed efficiente garanzia. A ben riflettere, anche la capacità ad escludendum della riserva di legge penale, il suo significato (evitare gli abusi da parte di organi dello Stato) suppone ed implica giusti, limitati usi, soltanto rispetto ai quali è possibile ipotizzare abusi (Corte cost. 25.10.1989, n. 487, RP 1991, 239).
A garanzia dell'ordinato vivere civile e della libertà dei cittadini le norme penali devono ispirarsi ai seguenti principi: principio di legalità o di riserva di legge, principio di irretroattività della legge penale, principio di determinatezza, divieto di analogia.
1.3. 1. Principio di legalità (o di riserva di legge)
Data la delicatezza della materia, che coinvolge l'essere in sé e la sua libertà oltre che la sua dignità di uomo e cittadino, il potere di normare i comportamenti umani sotto il profilo penale non può essere delegato a enti o poteri diversi dallo Stato nella sua funzione legislativa. Tale concetto è espresso con una incisività, che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dal brocardo: nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta et certa.
Ciò significa che è affidato al solo Parlamento il compito di produrre norme penali con esclusione, quindi, di altre fonti.
Al riguardo è utile citare: l'art. 14 delle preleggi (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali), secondo il quale: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”; l'art. 1 c.p., per il quale “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite”; l'art. 199 c.p. che esclude la sottoposizione a misure di sicurezza al di fuori dei casi sanciti dalle leggi: “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”; il comma 1 dell'art. 111 della Costituzione: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla potestà legislativa delle Regioni, ha escluso che ad esse possa essere riconosciuto il potere di incriminazione di determinati comportamenti.
Ricordato che alla “rigida” statualità del diritto penale va, oggi, da alcuni Autori contrapponendosi, in ordinamenti diversi dal nostro, l'idea di una sanzione punitiva privata, soprattutto attraverso lo strumento risarcitorio, deve, tuttavia, osservarsi che, pur prescindendo dai notevoli problemi sociali che un ritorno all'avvicinamento tra diritto penale e rami extrapenali dell'ordinamento porrebbe e dall'eventuale ribaltamento dell'intero ordinamento giuridico, che considera attualmente il ramo penale come l'ultimo, conclusivo momento dell'esperienza statuale e, così, dell'intera esperienza giuridica, l'idea d'una (almeno relativa) privatizzazione del diritto penale non trova significativi consensi neppure negli ordinamenti in cui i problemi relativi a tale idea son posti e discussi.
Se, dunque, l'attuale lettura della Costituzione induce a confermare la statualità del ramo penale dell'ordinamento, è da ritenersi costituzionalmente inestensibile alle Regioni la potestà normativa penale.
Precisando, infatti, che la Costituzione, nel riservare al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri sostanziali di scelta e fissa precise direttive di politica criminale, è agevole ritenere la sede dei consigli regionali non idonea a valersi di tali criteri ed a realizzare le predette direttive (Corte cost. 487/1989).
1.3 2. Principio di irretroattività
L'art. 25 della Costituzione sancisce il principio secondo il quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (principio di irretroattività della legge penale).
Ispirandosi all'art. 25 Costituzione, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento penale, con l'art. 2, I, c.p., il principio dell'irretroattività della legge penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo le leggi del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
Il principio di irretroattività della legge penale, a ben riflettere, è frutto di un principio di civiltà giuridica che non può ammettere la possibilità di incorrere nelle maglie della legge penale per un fatto che dalla legge non è considerato reato. Anzi, lo stesso principio di civiltà giuridica esige che la sottoposizione a una pena per un fatto commesso in un'epoca in cui era considerato reato venga meno allorchè lo stesso fatto, per una legge successiva, non è più considerato reato (principio del favor rei).
1.3. 3. Principio di determinatezza ( o di tassatività)
Corollario del principio della riserva di legge è il principio della determinatezza per il quale la norma (di legge) incriminatrice deve contenere una descrizione puntuale della fattispecie di reato e delle sanzioni conseguenti, in modo tale da impedire qualsiasi arbitrio da parte sia del potere esecutivo sia del potere giurisdizionale.
Si tratta, a ben vedere, di un principio teso a rafforzare le garanzie del cittadino che, in caso contrario, si potrebbe trovare di fronte a un magistrato dotato di poteri eccessivi nell'applicazione di una norma molto generica.
Una descrizione vaga della norma penale, oltre a rivelarsi di difficile comprensione da parte dei destinatari della stessa, potrebbe prestarsi a interpretazioni così estensive da tradirne lo spirito, con gravi conseguenze sulla certezza del diritto
1.3.4. Divieto di analogia
L'analogia è uno dei procedimenti per l'interpretazione della legge. Quando il caso sottoposto all'esame del giudice non rientra in nessuna delle ipotesi astratte descritte dal legislatore si può ricorrere all'analogia, che, come è noto, è il procedimento attraverso il quale si applicano a una fattispecie non disciplinata espressamenete dalla legge le disposizioni disciplinanti casi simili (analogia legis) o, altrimenti, desunte dai principi generali del diritto (analogia iuris).
L'analogia, ammessa in materia civile, è vietata in materia penale per l'espresso divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Dunque, le garanzie del cittadino di fronte al potere delle istituzioni pubbliche sono rafforzate dal divieto di applicazione in forma analogica della legge.
E' intuitivo che, se così non fosse, si eluderebbero tutti gli altri principi sopra enunciati, in quanto, attraverso l'analogia, si potrebbe arrivare a considerare reato qualsiasi comportamento non previsto dalla norma penale. In pratica, in caso fosse applicata nel campo penale, l'analogia si appaleserebbe quale fonte di diritto, in evidente contrasto con il principio di determinatezza, in quanto vi sarebbe un'attribuzione al giudice di poteri che spettano esclusivamente al potere legislativo.
Diversa dall'analogia è l'interpretazione della norma che, come tutti sanno, è consentita.
In dottrina si fa distinzione tra analogia in malam partem, che avrebbe conseguenze sfavorevoli al reo, e analogia in bonam partem e, cioè, quella che avrebbe effetti favorevoli, ammettendosi, anche se con molti dubbi, solo quest'ultima.
In proposito, i più illustri giuristi sostengono che la legge penale dev'essere formulata in modo preciso, così che ogni elemento del reato sia descritto con la massima chiarezza e intelligibilità.
In dottrina, per aggirare il divieto di analogia, si è fatto ricorso a un concetto di interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice. Ma vi sono alcune riserve da non sottovalutare, non fosse altro che per i rischi che l'interpretazione estensiva comporta. Alcuni autori, infatti, osservano: “Per quanto la dottrina a tutt'oggi largamente maggioritaria non dubiti della legittimità dell'interpretazione estensiva in materia penale, non possono non essere prese in seria considerazione alcune giustificate riserve. Da un lato, il rispetto dello stesso carattere frammentario del diritto penale impedisce che, in omaggio ad una più completa tutela del bene in questione, si sforzino i limiti di tipicità prefissati dal legislatore. Dall'altro, l'interpretazione estensiva, quale interpretazione orientata, nel porre in relazione un comportamento con il significato di una norma procede per somiglianze, parziali concordanze e discordanze, onde è sempre latente il rischio di ricadere in un giudizio analogico mascherato” (Fiandaca-Musco 2005, 95).
1.4. L'interpretazione della legge penale
L'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale statuisce: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
L'espressione “e dalla intenzione del legislatore” ha provocato vivaci dibattiti ancora oggi non sopiti. C'è chi, nell'intento di garantire al massimo il cittadino, ritiene che l'interprete debba limitarsi a individuare il precetto della legge quale risulta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, in quanto l'attribuzione al giudice di più ampi poteri di esegesi della norma penale potrebbe comportare il rischio di estensione o restrizione del suo significato sino a ricomprendere fatti non previsti dalla stessa norma.
Ma c'è anche chi, invece, considera la norma nella sua funzione oggettiva che è quella di prevenire e reprimere determinati comportamenti classificati quali reati.
Secondo un illustre autore (F. Antolisei, 1994, 79), “l'interprete certamente non crea il diritto, perché questo è compito della legge, ma concorre alla creazione di esso, integrando, dove occorra, i comandi legislativi” (F. Antolisei 1994,.
In ogni caso, ad evitare qualsiasi rischio di arbitrio giudiziale in materia penale, la creazione ad opera dell'interprete, finchè non è fatta propria dalla legge, non può essere ritenuta fonte di diritto. Ciò vale soprattutto quando si tratta di interpretazione giurisprudenziale, cioè l'interpretazione dei giudici consacrata nelle sentenze, che è quella che maggiormente influenza l'applicazione delle norme di legge.
Due teorie si contendono il terreno: la teoria soggettiva e la teoria oggettiva dell'interpretazione. Per la prima l'interprete deve ricercare la volontà storica del legislatore, vale a dire l'intenzione che effettivamente hanno avuto i compilatori della legge: lo scopo che essi si sono proposti di conseguire nel dettare quella determinata disposizione. Per la teoria oggettiva, invece, ciò che va ricercato non è già quello che gli artefici della legge in realtà hanno voluto, ma la volontà della legge obbiettivamente considerata: in altri termini, quello che risulta dalla legge, indipendentemente dal pensiero di coloro che l'hanno redatta, dato che la legge, una volta promulgata, si stacca dalle persone che hanno cooperato alla sua emanazione, acquistando un significato autonomo (F. Antolisei 1994, 79 ss.).
Noi pensiamo che l'interprete possa e debba avvalersi di tutti gli strumenti che la legge ha messo a sua disposizione: 1) il senso fatto palese dal significato proprio delle parole; 2) l'intenzione del legislatore.
Riteniamo, quindi, che l'interprete debba utilizzare sia il metodo logico-costruttivo, che tiene in debito conto il significato proprio della lettera della legge, sia il metodo teleologico, secondo cui occorre individuare lo scopo che la norma si prefigge.
1.5. I reati di competenza del giudice di pace
E' necessario partire dalla seguente considerazione: il giudice di pace è un magistrato appartenente all'ordine giudiziario con competenza in materia civile e penale. Non si tratta di una mera illazione, ma della espressa volontà del legislatore quale si ricava dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dell'art. 6 c.p.p.
L'art. 1 della legge n. 374/1991 statuisce: “E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario”.
Statuisce l'art. 6 c.p.p.:”Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace”.
Il d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sula competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), all'art. 4, elenca i reati di competenza del giudice di pace, distinguendoli a seconda che si tratti di delitti e contravvenzioni previsti dal codice penale o da leggi speciali.
Si tratta di reati considerati minori ma di diffuso allarme sociale, rispetto ai quali il giudice di pace è abilitato a esercitare le sue funzioni nel rispetto delle finalità educative previste dalla legge istitutiva del magistrato onorario. Al riguardo, infatti, il secondo comma dell'art. 2 del d. lgs. N. 274/2000 prevede espressamente il dovere del giudice di pace di “favorire, per quanto possibile, la concliazione tra le parti”. Ma anche la Relazione conferma che “la riforma sulla competenza penale del giudice di pace si lascia apprezzare perché valorizza le funzioni conciliative nel processo e dunque, in ultima analisi, la figura stessa di questo giudice”.
1.6. L'applicazione delle norme del codice di procedura penale nel procedimento davanti al giudice di pace
Le norme che disciplinano il procedimento davanti al giudice di pace non sono state inserite nel corpo del codice di procedura penale, ma sono contenute nel già citato decreto legislativo n. 274/2000, il cui art. 17 sancisce: “Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice”.
La particolarità di questo procedimento è sottolineata dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 274/2000, che precisa la volontà del legislatore di delineare “un modello di giustizia penale, affatto diverso da quello tradizionale, destinato ad affiancarsi a quest'ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in futuro più ampia diffusione, previa la sua positiva sperimentazione sul campo della prassi”.
E' evidente la volontà del legislatore di introdurre nel sistema penale strumenti atti a valorizzare le funzioni conciliative del giudice di pace da contemperare, attraverso la mediazione penale, con gli interessi delle vittime del reato.
Al riguardo è utile ricordare che lo strumento della mediazione è raccomandato anche dal Consiglio dell'Unione europeo che, con la decisione del 15 marzo 2001, attribuisce a ciascuno Stato membro il compito di promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.
Il contemperamento delle opposte esigenze rende meglio comprensibili le finalità educative della normativa in esame che sarebbero state rese vane se l'intero contenuto della novella fosse stato collocato nel codice di rito.
Sulla base di queste considerazioni, si comprende bene come la scelta di collocare l'intero contenuto della novella nel codice di rito non si sarebbe potuta giustificare in alcun modo, stante l'eterogeneità delle tematiche disciplinate nel decreto legislativo. D'altronde, quand'anche si fosse operata un'opzione del genere solamente per i profili procedimentali della riforma, si sarebbe compromessa la possibilità di apprezzare il significato sistematico dell'intervento normativo, nel quale l'integrazione tra regolamentazione sostanziale e processuale risulta quanto mai rilevante (E. Marzaduri 2003, 1033-1034).
Infine, va sottolineato che anche nel procedimento davanti al giudice onorario si applica il principio costituzionale del giusto processo, nel quale convergono altri principi la cui osservanza costituisce forte garanzia che il processo sia giusto:
1) la ragionevole durata del processo;
2) parità tra accusa e difesa;
3) terzietà del giudice;
4) principio del contraddittorio;
5) ricorribilità in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze di condanna e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali.
Approfondimenti
Per approfondire gli argomenti trattati è consigliata la lettura di un buon manuale di diritto penale. A titolo di esempio ricordiamo il “Manuale di diritto penale” dell'Antolisei, edito dalla Giuffrè di Milano, 1994, ma anche il “Corso di Diritto penale di Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini, edito dalla Giuffrè di Milano, 2001. Altri testi consigliati sono: Manuale di diritto penale di R. Garofalo, Giuffrè, 2003; Diritto penale di G. Fiandaca e Enzo Musco, Zanichelli, 2001; Diritto penale di F. Mantovani, Cedam, 2001; Elementi di diritto penale di A. Cadoppi e P. Veneziani, Cedam, 2002; Diritto penale di L. Delpino, edizione Simoni, 2006.
Per quanto concerne le vicende della nascita del giudice di pace e la filosofia che l'ha ispirata consigliamo il volume “Il processo civile davanti al giudice di pace” di P. Leanza e R. Vairo, 2005, edito da UTET nonché il prezioso volume “Il giudice di pace”, editore Giuffrè, 2003, gli autori del quale sono D. Carcano e L. Salvato.
Consigliabile è anche la lettura integrale della pronuncia della Corte costituzionale n. 487/1989, nella quale si rinvengono riflessioni e osservazioni fondamentali, in ordine alla riserva di legge in campo penale, che costituiscono insegnamenti imprescindibili per la comprensione della teleologia delle pene, dell'identità e delle finalità del diritto penale.
Essenziale, per comprendere le finalità educative della normativa che attribuisce la competenza penale al giudice di pace, è la lettura della “Relazione allo schema di decreto legislativo recante ”, che, oltre a tratteggiare le linee generali della riforma, offre spunti di riflessione su vari aspetti della riforma e di soluzione dei dubbi che possono sorgere nello svolgimento di questo particolare processo nelle sue fasi.
Importanti e fondamentali riflessioni sul contemperamento tra esigenza di garantire una risposta efficace dell'ordinamento e di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali sono offerte dall'opera “L'introduzione della prova testimoniale nel processo penale” di V. Garofoli, editore Giuffrè, 2005, che nel capitolo terzo, dedicato al giudizio dinanzi al giudice di pace e al tribunale per i minorenni, pone in evidenza la funzione pedagogica del diritto penale.
Data: 16/11/2013 11:00:00Autore: Raffaele Vairo