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Riflessioni sulla notificazione di cartella esattoriale: mancato pagamento di sanzioni amministrative, irreperibilità del contribuente, PEC



di Marco Massavelli - Ilconsolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di notificaa mezzo posta da parte dell'esattore della cartella,confermato dalla sentenza 8 novembre 2013, n. 25128, della Corte diCassazione Civile, secondo cui “lacartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte delConcessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nelqual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che laspedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domiciliodel destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficialepostale se non quello di curare che la persona da lui individuatacome legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro diconsegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimentoda restituire al mittente”,ci consente di approfondire alcuni importanti aspetti operativiconcernenti la procedura di notificazione delle cartelle esattoriali,o comunque degli ingiuntivi,che riguardano anche la materiadel codice della strada, peril mancato pagamentodelle relative sanzioniamministrative.


Lamateria delle notificazioni non ha, nella normativa tributaria, unaregolamentazione autonoma e unitaria: in mancanza di regolamentazionespecifica, si applica il codice di procedura civile (articoli 137, eseguenti).

Perla notifica della cartella di pagamento (anche per l'ingiunzionefiscale) si applica l'articolo 26 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602, concernente “Disposizionisulla riscossione delle imposte sul reddito”.

Talenorma prescrive che:


Perla notifica degli attitributari e finanziari siapplica anche l'articolo 60, del D.P.R. 29 settembre 1973: talenorma richiama l'osservanza degli articoli 137, e seguenti, codicedi procedura civile, con alcune modifiche, che consistono in una verae propria deroga alle modalità previste dal codice di rito, creando,così, un sistema normativo speciale. La notificazione degli avvisi edegli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguentimodifiche:

c) salvo il caso di consegna dell'atto odell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta neldomicilio fiscale del destinatario;

d) in facolta' del contribuente dieleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune delproprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degliavvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deverisultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altroatto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzodi lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deveeseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o aziendadel contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 delcodice di procedura civile si affigge nell'albo del comune, e lanotificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, siha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negliarticoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile nonsi applicano. L'elezione di domicilio non risultante dalladichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo aquello della data di ricevimento della comunicazione prevista allalettera d) del comma precedente.


Incaso di consegna dell'atto apersona diversa dal destinatario,è obbligatorio comunicare all'interessato l'avvenutanotificazione per mezzo di lettera raccomandata: il mancato inviodella suddetta raccomandata determina la nullità della notifica.


Incaso di irreperibilitàassoluta del contribuente, siapplica la disposizione di cui all'articolo 60, lettera e), cheprescrive le modalità operative previste dall'articolo 140, codicedi procedura civile, con alcune specificazioni:

Sirammenta come la Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012,n. 258, abbia dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmentevigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 nellaparte in cui stabilisce che la notificazione della cartella dipagamento "Nei casiprevisti dall'art. 140 del codice di procedura civile (...) siesegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600", anziché"Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi lanotificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda deldestinatario (...) si esegue con le modalità stabilite dall'art.60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600".

Percui quando nel comunenel quale deve eseguirsi la notificazione nonvi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente,l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140, codice diprocedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albodel comune e la notificazione, aifini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguitanell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.


Perquanto riguarda la possibilità di procedere a notificaa mezzo PEC della cartellaesattoriale, questa è, attualmente, possibile, nei confronti deisoggetti che ne siano dotati, e può eseguirsi secondo le modalitàpreviste dal DPR 11 FEBBRAIO 2005, n. 68, concernente “Regolamentorecante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronicacertificata a norma dell'articolo 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3”,che esclude espressamente l'applicabilitàdell'articolo 149bis, codice di procedura civile.


LaCorte di Cassazione, con la sentenza 8novembre 2013, n. 25128, conclude che ne“consegue che se, … ,manchino nell'avviso di ricevimento le generalitàdella persona cuil'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'attoè pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui essoè destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto diun preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale,assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. edeventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di attopubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".

Data: 15/12/2013 20:49:00
Autore: C.G.