Abuso edilizio ed estraneità del proprietario
di Luigi Del Giudice - Con sentenza 48091 del 3 dicembre 2013 la Cassazionerichiama il principio secondo cui il semplice fatto di essere proprietario ocomproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edilizi illeciti,pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermarela responsabilità penale, essendo necessario a tal fine, rinvenire elementiin base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualchemodo concorso anche solo moralmente con il committente o l'esecutore dei lavori(v. Cass. Sez. 3, 29.3.2001-Bertin).
Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta incui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della pienadisponibilità, giuridica o di fatto, del suolo e dell'interesse specifico adeffettuare una costruzione (principio del "cui prodest"), bensì pure di rapporti di parentela ed affinitàtra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario, dell'eventuale presenza"in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività dimateriale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta diprovvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale traconiugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamentipositivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa eprove circa la compartecipazione anche morale all'esecuzione delle opere.
Non è corretto dunque, affermare la responsabilità penaledegli imputati soltanto sulla loro qualità di proprietari e, quindi,sull'esistenza di una posizione di garanzia.
Dott. Luigi DelGiudice
Data: 13/12/2013 12:00:00Autore: Luigi Del Giudice