Cassazione: gestione in house e adempimenti previdenziali dell'impresa assegnataria
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 27444 del 9 Dicembre 2013. Lac.d. “gestione in house” - in house production - diun pubblico servizio è quella modalità di produzione di benie servizi pubblici effettuata dalla pubblica amministrazione senzarivolgersi ad aziende esterne, ma mantenendo l'intero processoproduttivo interno ai propri organi. Tale istituto ha creato in tempirecenti tensioni a livello comunitario poiché potenzialmente lesivadel principio di libero mercato –dunque, della libera concorrenza - che governa l'interosistema economico dell'Unione. Poiché sia legittimo, tale sistemadeve fondarsi su alcuni elementi fondamentali: l'assegnazioneinterna della produzione (organo interno o esterno all'ente, mache risulti di totale partecipazione pubblica); il controlloeffettivo svolto dalla pubblica amministrazione, lo stesso chesarebbe riservato ad un'azienda terza se il servizio fosse statogestito in appalto; l'attività prevalente della societàproduttrice deve essere svolta proprio in ragione delle attivitàlavorative affidate dall'ente pubblico originario.
Tale inquadramentogiuridico della società interessata dalla produzione non muta idoveri che la stessa ha nei confronti dei propri dipendenti: “lafinalizzazione della spa alla gestione in house di un serviziopubblico locale non muta la naturagiuridica privata della società conriguardo alle ricaduteprevidenziali dei rapporti di lavoro,ma assume rilievo nell'ordinamento nazionale e comunitario conriguardo al mercato e alla tutela della concorrenza”.Conferma la Cassazione come sia onere della stessa versare icontributi previdenziali destinati alla cassa integrazione, allamobilità, alla disoccupazione dei propri dipendenti.
Data: 16/12/2013 16:00:00Autore: Licia Albertazzi