“Destinazione Italia”: cosa cambia in materia di assicurazione auto obbligatoria
di Licia Albertazzi - Fonte:art. 8 d.l. 145 del 23 Dicembre 2013. Novità in vigore per leimprese di assicurazione, previsti incentivi per gli utentiche installerano la scatola nera a bordo del proprio autoveicolo.Una breve rassegna delle innovazioni introdotte da DestinazioneItalia – che dovrà essere convertito in legge entro 60 giornidall'entrata in vigore, cioè dal 23 Dicembre scorso - al codicedelle assicurazioni private.
1) Introdottinuovi massimali: “importi non inferiori a diecimilioni di euro per sinistro per i danni allapersona,indipendentemente dal numero delle vittime,e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose,indipendentemente dal numero dei danneggiati”.Essi entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2014.
2) Obbligoa contrarre per le imprese di assicurazione: come per le impreseoperanti in regime di monopolio statale, con l'entrata in vigore deldecreto anche le imprese di assicurazione saranno obbligate adaccettare le proposte ricevute al fine di valida stipula di contrattodi assicurazione obbligatoria, salvo la possibilità di verificare la“correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonchédell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, sepersona diversa”. Le imprese, prima di stipulare il contratto,dovranno inoltre richiedere al privato la concessione di ispezioneal veicolo; se concessa, le stesse dovranno garantire unariduzione delle tariffe a carico dell'utente.
3) Installazionedella scatola nera: anche questa opzione consentirà al privatodi accedere a sconti e agevolazioni sui premi assicurativi.Inoltre, “i costi di installazione, disinstallazione,sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa”. Illimite di riduzione del premio è fissato dal decreto come somma “noninferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma deipremi rca incassati dalla regione dalla medesima compagnia nell'annoprecedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessaregione”. Contestualmente è posto il divieto a caricodei privati di manomettere l'impianto, pena la decadenza delleagevolazioni accordate.
4) Funzioneprobatoria della scatola nera: “le risultanze deldispositivo fanno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cuiesse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono stateprodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo”.Una presunzione iuris tantum che favorisce laparte dotata di scatola nera, gravando sulla controparte la provacontraria.
5) Raccoltadei dati della scatola nera nel rispetto della privacy: saràistituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasportiapposito ufficio che raccoglierà tutti i dati provenienti dallescatole nere, nel rispetto della privacy di ogni interessato. Tuttociò a decorrere dal 1 Ottobre 2014.
6) Identificazioneimmediata dei testimoni: essa deve avvenire contestualmenteall'incidente (ad esempio, compilando apposita sezione nel modulodi constatazione amichevole), salvo le risultanze dei verbali delleautorità intervenute. Infatti, a meno che l'interessato non provi“l'oggettiva impossibilità della loro tempestivaidentificazione”, “l'identificazione dei testimoni avvenuta in unmomento successivo comporta l'inammissibilità della provatestimoniale addotta”. E' inoltre previsto uncontrollo da parte del giudice sull'attendibilità deitestimoni chiamati.
7) Modificheal risarcimento in forma specifica: alternativa al risarcimentoper equivalente, si tratta della modalità di liquidazione adisposizione delle compagnie assicurative che possono scegliere diprovvedere alla diretta riparazione del mezzo sinistrato (inalternativa al versamento di una somma di denaro valutata secondo icriteri di mercato). Tale riparazione può avvenire o direttamente,per mezzo di imprese convenzionate (ma qui è prevista per il privatofacoltà di rifiutare il soggetto proposto dalla compagnia) oppureindirettamente, a seguito di presentazione di fattura diriparazione ottenuta dall'autoriparatore privato. “Restacomunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento perequivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari osuperiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la sommacorrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare ilmedesimo valore di mercato”. Questa opzione può essereesercitata “in assenza di responsabilitàconcorsuale”.
8) Divietodi cessione del diritto al risarcimento: al codice delleassicurazioni private è inserito l'art. 150ter, il qualeprevede la facoltà per le imprese di assicurazione – allaprima stipulazione contrattuale e in ogni rinnovo successivo – diimpedire all'utente la cessione dei propri dirittirisarcitori in caso di sinistro senza il proprio consenso.Laddove la compagnia preveda tale limitazione sarà tenuta tuttaviaad applicare una riduzione del premio periodico, “inmisura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importorisultante dalla somma dei premi rca incassati nella regione dallamedesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degliassicurati della stessa regione”. Se tale facoltà non vieneesercitata, le imprese devono darne espressa comunicazioneall'interessato, anche a mezzo di allegato contrattuale.
9) Prestazionimedico-sanitarie da parte di professionisti convenzionati: alpari dei carrozzieri, con il decreto in oggetto è prevista lafacoltà per le compagnie di proporre ai propri clienti prestazionimedico-sanitarie da parte di individui o imprese espressamenteindividuati. Questa possibilità è prevista in apposite clausolecontrattuali, le quali restano facoltative per l'interessato:il privato potrà quindi porre il proprio diniego limitatamente aqueste previsioni. Nel caso il privato accetti, allo stesso èapplicata una riduzione del premio assicurativo, “inmisura comunque non inferiore al sette per cento dell'importorisultante dalla somma dei premi rca incassati nella regione dallamedesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degliassicurati nella stessa regione”.
10) Sanzioniper le compagnie inadempienti: se, nei casi previsti dal presentedecreto, le compagnie non provvedono a ridurre il premioassicurativo, l'IVASS – autorità garante in materia diassicurazioni private - ha il potere di irrogare sanzionipecuniarie a carico delle imprese inadempienti comprese tra i5.000 e i 40.000 euro, nonché disporre la riduzione automaticadel premio di assicurazione controverso.
11) Tempidi denuncia e prescrizione del diritto al risarcimento: “peril risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli diogni specie il diritto si prescrive in due anni”.E' previsto inoltre un termine decadenziale a carico deldanneggiato, stabilito in tre mesi dalla data del sinistro, “salvoi casi di forza maggiore”: scaduto tale termine di denuncia,la vittima non avrà più diritto ad alcun risarcimento.
12) Vigilanzae trasparenza: il decreto individua nell'IVASS il soggettopreposto alla vigilanza circa la concreta attuazione delledisposizioni in oggetto. Inoltre è previsto l'obbligo per le impreseassicuratrici di pubblicare sul proprio sito internetistituzionale le riduzioni premiali effettuate, comunicando idati stessi, periodicamente, al Ministero dello sviluppo economico eall'IVASS. Sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazione.
13) Fondodi garanzia per le vittime della strada: le somme riscossedall'IVASS a seguito di infrazioni accertate confluiranno al suddettofondo.
Data: 30/12/2013 11:00:00Autore: Licia Albertazzi