Eredità digitale: quale sorte?
La nostra vita, già da tempo, è notevolmente rivoluzionata dalla comunicazione digitale attraverso l'uso di numerosi strumenti: e-mail, web, blog, social network... Ciascuno di noi, accanto alla vita reale, ha una corrispondente vita digitale. Tutti, o quasi tutti, hanno un profilo Facebook, Twitter, compiono operazioni online, video su You Tube... Tutti, però, non sanno che quanto custodiamo in questi strumenti digitali costituisce un nostro patrimonio: "patrimonio digitale". E' proprio sulla sorte del "patrimonio digitale" si stanno sollevando numerosi interrogativi: che fine farà il nostro "patrimonio digitale" una volta che non ci saremo più? Chi potrà gestirlo? In che modo? Cosa prevede la Legge Italiana in tema di eredità digitale?
E' proprio a questi interrogativi che di recente mi sono stati posti da alcuni clienti cercherò, in modo chiaro e semplice, di dare risposta al fine di semplificare la vita a chi resta.
Non si sente nel nostro Paese parlare di "Eredità digitale" - "digital inheritance". Difatti, manca una disciplina ad hoc. Nonostante tale lacuna si è cercato di trovare possibili soluzioni, al fine di gestire al meglio i beni digitali, ricorrendo alla normativa generale in tema di successione ereditaria.
Come accade per i beni materiali, anche per quelli digitali il mio consiglio è quello di pensare per tempo quale assetto dare a tali beni, scegliendo la forma del testamento. Così facendo, infatti, il nostro patrimonio digitale avrebbe un erede che ne gestisce, in toto, il controllo evitando il verificarsi di situazioni spiacevoli.
E' bene precisare che se si hanno informazioni che non desideriamo vengano conosciute (si pensi ad esempio ad un aborto, matrimonio...) in questo caso potremo nominare un esecutore testamentario incaricandolo di far chiudere i nostri profili sui diversi social networks o, ancora, far eliminare tutte le mails e files che desideriamo non sopravvivano a noi.
La soluzione migliore è, quindi, quella di prendere in mano carta e penna e lasciare disposizioni precise al fine di evitare, a chi resta, problemi dopo l'apertura della successione.
E in mancanza di testamento che succede?
La situazione si complica.
Nulla quaestio quanto ai dati digitali contenuti su dispositivi fisici (quali PC, chiavette USB, tablet, smartphone, hard disk, schede di memoria); questi, in mancanza di una espressa e specifica previsione, diventano, senza alcuna difficoltà, di proprietà degli eredi che potranno disporne con tutto quello che in essi è memorizzato. L'unico problema che potrà verificarsi è la mancanza di eventuali chiavi di accesso o di protezione per accedervi.
Quanto alla sorte della posta elettronica e dei profili sui social networks gli eredi subentrano in tali rapporti, ma incontrano delle difficoltà, difficoltà non legate alla privacy ( al momento della morte viene meno il diritto alla privacy), ma al fatto che, trattandosi di servizi forniti da aziende straniere, potrebbero sorgere problemi relativi alla legge, alla procedura da applicare e alle clausole di contratto con queste sottoscritte.
Facebook, per esempio, consente agli eredi che ne facciano richiesta di mantenere in vita la pagina del defunto trasformandola in una pagina " alla memoria ", con l'impossibilità di aggiornare lo stato - il cosiddetto " a cosa stai pensando? "- e, così, anche nel caso Instagram che resta un album dei ricordi con le foto scattate da chi non c'è più. In questi casi è necessario che gli eredi comunichino, a chi gestisce la piattaforma, la scomparsa dell'utente, ovvero la prova del decesso e provvedano a compilare un apposito modulo online e attendere che, una volta fatti i dovuti controlli, il profilo sia trasformato.
Quanto alla posta elettronica l'accesso è più difficoltoso, a meno che il de cuius non abbia lasciato le sue credenziali d'accesso ad un amico che potrà, così, facilmente entrare nei suoi account.
E se così non fosse come bisogna muoversi?
Le soluzioni adottate sono diverse. Gmail, una delle piattaforme più usate al mondo e, anche, nel nostro Paese, ha regole ben dettagliate. Consente, infatti, agli eredi di accedere alla casella di posta solo esibendo il certificato di morte e la sua " traduzione certificata in inglese eseguita da un traduttore competente e autenticata da un notaio" unitamente alla prova di aver intrattenuto corrispondenza telematica, anche se per una volta, con il defunto.
Hotmail, invece, consente agli eredi di accedere alla posta solo esibendo il certificato di morte. Attenzione! Bisogna essere tempestivi. Infatti, gli account vengono bloccati dopo alcuni mesi di inattività. Invece, Yahoo! non assicura alcuna speranza di accesso ai contenuti di chi non c'è più. Infatti, in base alle clausole contrattuali sottoscritte da ogni utente al momento dell'apertura di una casella di posta, procederà dietro richiesta di un parente del de cuius alla cancellazione del suo account e del suo contenuto.
L'ultima chance, nel caso non si voglia disporre per testamento la gestione dei nostri beni digitali, è rappresentata dalla possibilità di utilizzare uno dei tantissimi servizi online (Legacy Locker, If I Die, Death Switch) in cui lasciare le nostre password in modo che, al momento del decesso, vengano comunicati via mail alle persone da noi indicate.
In questo caso attenzione!!!!! Assicuriamoci di scrivere l'indirizzo giusto, un solo errore potrebbe far cadere nel nulla la nostra eredità digitale o, ancor peggio, farla finire nelle mails sbagliate. Questo sarebbe un grosso problema.
A chiusa di questa breve disamina, il mio suggerimento da legale è: "fino a quando il nostro legislatore non avrà dettato norme in materia, ciascuno di noi deve decidere, per tempo, a chi lasciare in eredità il patrimonio digitale, patrimonio che al pari di quello materiale rappresenta una nostra ricchezza, una nostra proprietà. Non ci resta, dunque, che nominare qualcuno di nostra fiducia al quale lasciare le nostre credenziali e le istruzioni su come gestire quella che è stata la nostra vita digitale".
Avv. Luisa Camboni
Studio Legale Avv. Luisa Camboni
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Data: 09/01/2014 10:00:00Autore: Avv. Luisa Camboni