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Cassazione: valore probatorio di una sola testimonianza



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 149 dell'8 Gennaio 2014. Perfar condannare il condomino convenuto, proprietario esclusivodi unità abitativa confinante, alla messa in pristino dellostato dei luoghi (poiché, nel caso di specie, procedendo a lavoridi ristrutturazione il vicino avrebbe apportato danni allacondotta fognaria dell'attore, provvedendo altresì all'erezione diun solaio posto al suo stesso livello) occorre che l'attore provi chele opere presumibilmente danneggiate fossero preesistenti rispettoall'intervento edilizio posto in essere.

Per il giudice del merito“la deposizione di un solo teste, il quale si era riferito adepoca assai risalente nel tempo ed anteriore alle vendite degliappartamenti di rispettiva proprietà delle parti, era scarsamenterilevante in difetto di riscontri relativi allo stato precedente deiluoghi”. Una sola testimonianza, non supportata da altrielementi, ha in questo caso scarsa rilevanza probatoria. Se nonrisulta chiaro chi dei due condomini abbia proceduto per primo adeseguire lavori edili e di ristrutturazione, allora è correttoadottare una decisione fondata su circostanze note, seppur tenendo indebito conto i reciproci interessi.

La Corte ha però accolto la doglianzarelativa alla compensazione delle spese di giudizio: nelfondare tale decisione il giudice deve pur sempre basarsi su elementie circostanze ben precisi, normativamente fondati (quali, ad esempio,l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali, l'oggettiva difficoltàdi accertamento dei fatti, la palese sproporzione tra interessicoinvolti, il rifiuto ingiustificato a pervenire ad una composizionedegli interessi, ecc...). L'assenza, come nel caso di specie, dialcuna di tali circostanze rende illegittima l'eccezione dellacompensazione rispetto alla regola generale dell'accollodelle spese di giudizio alla soccombenza.

Data: 14/01/2014 08:56:00
Autore: Licia Albertazzi