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La speciale tutela del consumatore nei contratti di intermediazione finanziaria



di Raffaella Diviccaro

I contratti di intermediazione finanziaria sono dei negozi giuridici specialistici governati cioè da una disciplina speciale usata dall'intermediario come strumento di lavoro e più che altro subita dal consumatore. 

Vi è quindi un naturale squilibrio contrattuale tra le parti che si acuisce laddove si pensi che il consumatore affida all'intermediario il successo del suo investimento, mettendo in gioco e rischiando i suoi risparmi. 

Al contrario l'intermediario mette in gioco solo il suo sapere ed eventualmente il suo nome, offrendo servizi finanziari astratti che non sono immediatamente comprensibili dallo stesso consumatore. 

Quest'ultimo quindi si trova in una posizione di netto svantaggio rispetto all'intermediario, ecco perché l'ordinamento italiano garantisce una maggiore tutela al consumatore, unica parte debole nell'ambito dei contratti di intermediazione finanziaria

E questa tutela è massimamente espressa attraverso la concessione di un ampio diritto di recesso riconosciuto proprio al consumatore, con la previsione dell'art. 30 del TUIF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 

Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo concesso ad una sola parte del sinallagma e giustificato proprio dal minore potere contrattuale di cui la stessa dispone, soprattutto in certe circostanze. 

La dottrina maggioritaria è solita inquadrare la figura nell'ambito dei vizi del consenso e ritenerla azionabile attraverso una semplice dichiarazione di pentimento. 

La giustificazione teorica dell'univocità del rimedio verso una parte e non verso l'altra, invece, è pienamente condivisa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza proprio per via della delicatezza dell'operazione e delle motivazioni soggettive che ne stanno alla base, per un soggetto e per l'altro. 

La peculiare debolezza del consumatore poi si acuisce ancora di più in presenza di alcune circostanze che all'opposto rafforzano la posizione del professionista. 

Concludere il contratto al di fuori della sede dell'intermediario, è una di queste circostanze. 

Un normale investitore al dettaglio infatti, nel momento in cui matura la scelta di un investimento, prende le sue precauzioni, assume consigli, riflette sulle possibili conseguenze e solo in seguito a tutte le cautele del caso, si reca presso la sede del professionista e decide di sottoscrivere un contratto

Il fatto invece che l'operazione di investimento si sia perfezionata al di fuori della sede dell'intermediario implica che l'iniziativa sia provenuta proprio dall'intermediario stesso e rende necessaria una speciale tutela per l'investitore al dettaglio, affinchè sia neutralizzato l'effetto sorpresa e siano colmate le sue lacune informative . 

In mancanza infatti di una sufficiente premeditazione, la scelta di effettuare un determinato investimento potrebbe essere frutto solo delle insistenze e delle sollecitazioni dell'intermediario, che, colto impreparato, potrebbe avere assunto una decisione avventata, in mancanza di una necessaria riflessione. 

Ecco dunque perché il contratto di intermediazione finanziaria subisce uno squilibrio ai danni di una parte a causa dello jus poenitendi costituito dalla possibilità di annullare il contratto con il diritto di recesso del consumatore. 

In presenza di circostanze come quella della conclusione del contratto al di fuori della sede dell'intermediario, che costituiscono un rischio per il solo consumatore, è giusto che quest'ultimo sia circondato da una speciale protezione. 

Così entro sette giorni dall'acquisto, il risparmiatore, recuperato il tempo in cui avrebbe potuto meditare la sua scelta, ed annullato ogni rischio conseguente, ritorna in una posizione di equilibrio rispetto al professionista. 

Al contrario, nell'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato presso la sede dell'intermediario, si presume per legge che l'iniziativa sia stata presa proprio dal consumatore, dopo aver a lungo meditato sulla opportunità di effettuare quel determinato investimento. 

In questo caso non c'è nessuna esigenza di rafforzamento dei diritti del consumatore per mezzo di un diritto di recesso aggiuntivo, perché non c'è nessuna carenza informativa a suo carico.

Dott.ssa Raffaella Diviccaro

Data: 04/02/2014 12:00:00
Autore: Raffaella Diviccaro