La procedura del fermo amministrativo fiscale
di Marco Massavelli - Prendendospunto dalla sentenza 21 gennaio 2014, n. 1113, della Corte diCassazione Civile, relativa al fermofiscale, si precisa laprocedura da adottare perl'applicazione di tale misura.
Ilfermo amministrativoè disciplinato nel Titolo II, del DPR n.602 del 1973. L'art. 50,comma 1, prevede che il concessionario del servizio nazionale dellariscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento (60 giornidalla notifica della cartella di pagamento), possa procedere adespropriazione forzatadei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma2, se l'espropriazione non èiniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di unavviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultantedal ruolo entro cinque giorni.
Ilsuccessivo articolo 86, stabilisceche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 50 comma 1, ilconcessionario ha il potere di sottoporre a fermo amministrativo ibeni mobili registrati del debitore e dei coobbligati, dandonenotizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione diresidenza. Il fermo si eseguemediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registrimobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresìcomunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
Chiunquecircola con veicoli, autoscafio aeromobili sottoposti alfermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8,codice della strada: in tal caso, l'organo di polizia accertatoreapplicherà la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Dovrà,quindi, inviare comunicazione al concessionario della riscossione cheha proceduto all'iscrizione del fermo al PRA, il quale provvederàall'applicazione della conseguente sanzione amministrativaaccessoria del sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Laconfisca non si realizza nel caso in cui il contribuente paghi lasomma dovuta, oltre le spese di trasporto e custodia del veicolo. Inconseguenza del pagamento, il fermo fiscale verrà cancellato dalPRA.
Ilfermo si applica secondo la seguenteprocedura: ilConcessionario per la riscossione notifica la cartella di pagamento.Nella cartella di pagamento dovràessere riportato l'avvertimento che “Incaso di mancato pagamento, il concessionario procederà ad esecuzioneforzata nonché al fermo amministrativo su beni mobili registrati ead ipoteca su beni immobili”.Trascorsi 60 giorni dalla notificadella cartella di pagamento, il concessionario della riscossione puòdisporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore e deicoobbligati. Prima di procedere adeffettuare il fermo è necessario notificare l'avviso, checontiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruoloentro cinque giorni, in mancanzadel quale il fermo deve ritenersi illegittimo.
Iconcessionari dellariscossione, dopo aver emessoil provvedimento di fermo, ma prima di iscriverlo presso il PRA,devono inviare ai contribuenti una comunicazione con la qualeinvitano gli stessi ad effettuare il versamento. Ove il versamentoavvenga entro 20 giorni presso gli sportelli del concessionario, ilcontribuente potrà evitare il blocco del veicolo, corrispondendo lesomme iscritte a ruolo, gli interessi di mora e le spese perl'iscrizione del fermo, evitando così di corrispondere la sommanecessaria per cancellare il fermo.
Data: 01/02/2014 08:30:00Autore: C.G.