Maltrattamenti in famiglia: abitualità e ripetitività dei comportamenti lesivi Anna Zaccagno - 28/06/24  |  Avvocati: definire "pezzente" la controparte in aula non è reato Francesco Pace - 27/06/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione e licenziamento per giusta causa: valido se la malattia si protrae per periodi eccessivi



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 1777 del 28 Gennaio2014. E' possibile irrogare il licenziamentoper giustificato motivo per periodi protrattidi malattia, giorni di effettiva assenza del dipendente, tali per cuisia resa impossibile l'utile prosecuzione delrapporto di lavoro. E' quanto ha statuito laSuprema Corte nella sentenza in oggetto. Nel caso di specie undipendente comunale veniva licenziato per assenteismo.Riconosciuta la non tempestività della notifica della sanzione perviolazione del preavviso, stabilito per legge, e reintegrato in primogrado, il giudice d'appello riformava la sentenza decidendo per lalegittimità del licenziamento. L'interessato proponeva dunquericorso in Cassazione.


Nellospecifico, la Cassazione ritiene che lo stato di malattia: nonpreclude l'irrogazione del licenziamento per giusta causa, “nonavendo ragion d'essere la conservazione del posto durante la malattiain presenza di un comportamento che non consente la prosecuzioneneppure temporanea del rapporto”; sospendecontemporaneamente il decorso del periodo di preavviso nellicenziamento per giustificato motivo. Quindi il licenziamento,giustamente irrogato per eccessivo computo di assenze del dipendente,è sì efficace; ma guadagna tale efficacia solo al rientro delsoggetto dalla malattia. Il comune non ha violato alcun termine dipreavviso proprio perchè, per giurisprudenza costante, lo stato dimalattia ha l'effetto di sospendere tale termine, decorrendo lostesso nuovamente una volta che il dipendente riprende il servizio.Il ricorso dell'interessato è infondato ed è rigettato dallaSuprema Corte, la quale conferma la legittimità dellicenziamento.

Data: 13/02/2014 08:57:00
Autore: Licia Albertazzi