Rifiuto di fornire le proprie generalità? Il reato + istantaneo
Si tratta di un reato contravvenzionale istantaneo ilquale si perfeziona appunto nel momento stesso in cui il soggetto attivodel reato, al quale sia stato legittimamente richiesto, si rifiuta didichiarare al pubblico ufficiale la propria identità personale. In casodi inottemperanza il trattamento sanzionatorio previsto è l'arresto fino a unmese o l'ammenda fino a euro 206.
E' proprioquanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 2014, n. 4392,la quale ha chiarito che il reato di cui all'art. 651 del codice penale si perfeziona con il semplice rifiuto difornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, sottolineandoche è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che taliindicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto siafacilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblicoufficiale o per altra ragione. Il rifiuto di indicazioni sulla propriaidentità personale – punito dall'art. 651 cod. pen. – va riferito peraltro nonsolo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste (residenza,luogo di nascita ed altro) utili a definire la pronta identificazione delsoggetto interessato
Dott. Luigi DelGiudice
Autore: Luigi Del Giudice